Quesiti e approfondimenti

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ULTIME NOVITA’ IN HR

Assegno unico e universale per figli a carico: ulteriori indicazioni

 Messaggio INPS n. 1714 del 20 aprile 2022

Con riferimento all’assegno unico e universale per i figli a carico sono stati resi noti nuovi chiarimenti sulla presentazione e sulla gestione delle domande da parte dei genitori lavoratori autonomi o subordinati.

In particolare, l’Istituto fornisce precisazioni in merito al riconoscimento:

  • della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori;
  • delle maggiorazioni nell’ipotesi di nuclei numerosi;
  • dell’assegno ai genitori separati;
  • della prestazione direttamente al figlio maggiorenne.

A proposito del caso di figli che diventano maggiorenni, al genitore è fatto obbligo di integrare la domanda già presentata con le opportune dichiarazioni reddituali al fine della regolare erogazione dell’assegno.

 

Riduzione aliquote contributive per addetti alle attività agricole

Messaggio INPS n. 1666 del 14 aprile 2022

L’INPS precisa che lo sgravio contributivo previsto in favore delle aziende agricole che operano in aree svantaggiate è applicabile anche ai datori di lavoro che, pur non essendo classificati nel settore agricoltura, hanno alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate come agricole.

 

Flussi d’ingresso 2021: stop all’invio delle domande

Ministero del Lavoro Comunicato stampa del 7 aprile 2022

Il Ministero del Lavoro ha reso noto che dal 22 aprile e fino al 10 maggio 2022 non si potranno inviare telematicamente, tramite il sito del Ministero dell’Interno, le istanze:

  • di conversione dei permessi di soggiorno in lavoro subordinato e autonomo (Modelli VA, VB, Z, LS, LS1, LS2);
  • per l’ingresso per lavoro subordinato non stagionale di lavoratori che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine (Modello BPS), a valere sulle quote previste dal DPCM 21 dicembre 2021.

Si ricorda che, per tali casistiche, è stata disposta la proroga al 30 settembre 2022 del termine ultimo per la presentazione delle istanze.

 

Lavoratori dello spettacolo: pagamento dell’indennità di malattia

 Messaggio INPS n. 1568 del 7 aprile 2022

La disciplina della tutela della malattia per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo è stata modificata dal c.d. Decreto “Sostegni bis”, che ne ha esteso l’ambito applicativo a tutti i lavoratori a prescindere dalla forma contrattuale instaurata e dal tipo di attività svolta. A riguardo, l’INPS ha illustrato le novità intervenute riepilogando, altresì, i tratti distintivi della prestazione di malattia garantita a tali lavoratori. Ad integrazione di quanto già precisato, il Messaggio fornisce alcune indicazioni operative relativamente al pagamento dell’indennità di malattia, soffermandosi in particolare sugli adempimenti in caso di pagamento diretto.

 

APPRENDISTATO E FORMAZIONE A DISTANZA

Con la Circolare n. 2 del 7 aprile 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato.

L’Ispettorato è intervenuto, in particolare, sulla possibilità – nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione – di ricorrere alla formazione a distanza (FAD).

 

Secondo l’INL è ammissibile ricorrere alla modalità di formazione e-learning per la componente formativa di base e trasversale, laddove per “e-learning” si intende una specifica ed evoluta forma di FAD che preveda un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti, in modalità sincrona.

Solo la FAD in modalità sincrona, nella quale quindi vi sia comunicazione in tempo reale tra docente e discente tale da consentire la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti, è idonea ad ottemperare gli obblighi formativi propri dell’apprendistato.

Non potrà quindi essere attivato un percorso formativo in modalità “asincrona”, consentendo la partecipazione differita al corso senza la reale possibilità di verificare dell’effettiva presenza.

Rispetto a tali valutazioni, nulla rileva il fatto che la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati, anche se finanziata dalle aziende per carenza di risorse messe a disposizione dalla Regione.

 

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