Quesiti e approfondimenti

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LE ULTIME NOVITA’

Sconto artigiani per il 2022

Decreto interministeriale 14 luglio 2022

È stato pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del portale www.lavoro.gov.it, il decreto con il quale il Ministro del Lavoro e il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno stabilito che:

  • la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2020/2021,
  • è fissata in misura pari al 5,68% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2022.

 

Minimali e massimali di rendita INAIL dal 1° luglio 2022

Circolare INAIL n. 33 del 2 settembre 2022

L’INAIL ha riepilogato i minimali e massimali di rendita da utilizzare a partire dal 1° luglio 2022.

Gli importi sono stati determinati sulla base del Decreto n. 106 del 9 giugno 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che stabilisce il minimale e il massimale di rendita nelle misure, rispettivamente, di euro 17.780,70 ed euro 33.021,30.

 

Fondo Fast: versamento contributi entro il 30 settembre

www.fondofast.it

Il Fondo Fast, il fondo di assistenza sanitaria per il settore turismo, comunica che la prossima emissione dei MAV sarà il 16 settembre 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 13 settembre.

I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2022.

Il Fondo ricorda che le emissioni previste per il 2022 sono le seguenti:

  • 21 ottobre (richieste entro il 18);
  • 18 novembre (richieste entro il 15);
  • 16 dicembre (richieste entro il 13).

 

Sottoscritto il Protocollo per semplificare il nulla osta per i lavoratori extracomunitari

Protocollo 3 agosto 2022

In data 3 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e alcune Organizzazioni dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa di cui all’articolo 44 comma 5 del Decreto Semplificazioni (DL n. 73/2022), in materia di semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.

Le parti firmatarie si impegnano a collaborare per l’attuazione delle procedure semplificate relative all’ingresso in Italia di personale non comunitario per motivo di lavoro subordinato.

La sottoscrizione del Protocollo esclude la presentazione dell’asseverazione da parte del datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

 

ESENZIONE FINO A 600 EURO PER I FRINGE BENEFITS

Il Decreto Aiuti-bis (Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022) prevede che

  • limitatamente al periodo d’imposta 2022,
  • in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR,
  • non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche
  • del servizio idrico integrato,
  • dell’energia elettrica e
  • del gas naturale

entro il limite complessivo di 600,00 euro.

In caso di corresponsione di fringe benefits per un valore superiore a 600,00 euro si ritiene che non debba essere assoggettato l’intero valore ma esclusivamente l’eccedenza rispetto al limite di esenzione.

 

Effetti sull’operato di datori di lavoro/sostituti d’imposta

La previsione del nuovo limite di esenzione pari a 600,00 euro, intervenuto in corso d’anno e valido con riferimento a tutto il 2022, produce inevitabilmente effetti sull’operato dei datori di lavoro/sostituti d’imposta.

Nello specifico:

  • per i lavoratori cessati nei mesi precedenti l’entrata in vigore del Decreto Aiuti-bis (avvenuta il 10 agosto 2022), nei confronti dei quali, con riferimento ad eventuali fringe benefits, è stato applicato il limite di esenzione “ordinario” di euro 258,23 di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, si ritiene opportuno specificare tale circostanza sotto forma di annotazione libera nella Certificazione Unica che verrà loro rilasciata. Questo per consentire, nel caso in cui il valore complessivo del fringe benefit non superi la nuova soglia di euro 600,00, che la maggior imposta trattenuta e versata possa essere restituita al lavoratore dal nuovo datore di lavoro/sostituto d’imposta che effettua il conguaglio unico ovvero in sede di dichiarazione dei redditi;
  • per i lavoratori in forza, si rende necessario l’adeguamento tempestivo del limite di esenzione con conseguente restituzione della maggior imposta trattenuta laddove ciò risulti necessario in conseguenza del valore complessivo del fringe benefit riconosciuto.

 

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