Quesiti e approfondimenti

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LE ULTIME NOVITÀ

Rapporto biennale sulla parità uomo – donna: invio entro il 30 settembre 2022

Ministero del Lavoro: Notizia 4 aprile 2022 (Decreto interministeriale 29 marzo 2022)

È stato firmato il decreto sulle modalità per la redazione (in via telematica, dal portale del Ministero), entro e non oltre il 30 settembre 2022, del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende con più di 50 dipendenti. Al termine della procedura, in assenza di errori o incongruenze, sarà rilasciata una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, va trasmessa dal datore alle RSA.

 

Esonero contributivo filiere agricole, pesca e acquacoltura

Messaggio INPS n. 1480 del 1° aprile 2022

L’INPS ha comunicato ai datori, mediante Pec, l’importo dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. Sono fornite, inoltre, le istruzioni per il recupero dell’esonero autorizzato, da effettuarsi entro la denuncia UniEmens di competenza del mese di giugno 2022.

 

Modello UNIURG: chiarimenti e compilazione

Ministero del Lavoro Decreto direttoriale n. 194 del 29 marzo 2022 / Ministero del Lavoro Nota n. 1345 del 30 marzo 2022

Il modello UNIURG, online dal 6 aprile 2022, consente l’invio telematico della comunicazione sintetica d’urgenza (UNIURG, finora cartaceo) attraverso la quale tutti i datori, pubblici e privati, adempiono all’obbligo di assunzione preventiva dei lavoratori nel caso di indisponibilità del sistema informatico utilizzato per la trasmissione delle CO. Resta fermo l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo. Con apposita nota sono stati forniti chiarimenti sulla trasmissione e sulle modalità di compilazione del modello.

 

Comunicazione lavoratori autonomi occasionali: nuova applicazione

Nota INL n. 573 del 28 marzo 2022

Sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro, è operativa la nuova applicazione per effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, accessibile tramite SPID e CIE. Fino al 30 aprile 2022 la comunicazione in questione sarà ammessa anche a mezzo e-mail. Dal 1° maggio 2022, invece, l’unico canale valido sarà quello telematico e non saranno ritenute valide (quindi sanzionabili) le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli ITL.

 

COVID-19: misure per la cessazione dello stato di emergenza

Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 (G.U. n. 70 del 24 marzo 2022)

Nel decreto recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” sono previste, tra l’altro:

  • la proroga al 30 giugno 2022 dello smart working e della sorveglianza sanitaria eccezionale;
  • fino al 30 aprile 2022 la possibilità per i lavoratori over 50 dell’accesso ai luoghi di lavoro con il solo green pass base;

l’applicazione dal 1° aprile 2022 del regime di autosorveglianza per coloro che hanno avuto contatti con soggetti positivi.

 

 

DECRETO SOSTEGNI TER: PRINCIPALI NOVITÀ PER I DATORI

È in vigore dal 29 marzo 2022 la Legge n. 25/2022 di conversione, con modificazioni, del DL n. 4/2022 (cd. “Decreto Sostegni ter”), che prevede misure di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta, alcune delle quali sono riportate di seguito.

Sospensione versamenti ritenute IRPEF e addizionali per discoteche

Viene prevista, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo con domicilio/sede legale/sede operativa in Italia, le cui attività sono vietate/sospese, ossia sale da ballo, discoteche e locali assimilati, la sospensione del versamento, in scadenza nel mese di gennaio 2022 (17 gennaio 2022, in quanto il giorno 16 cadeva di domenica), delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta nel mese di dicembre 2021. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione, entro il 17 ottobre 2022 (in quanto il 16 cade di domenica).

Esonero contributivo per agenzie di viaggio e tour operator

È stabilito, in via transitoria, un esonero dalla contribuzione previdenziale in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

L’esonero è riconosciuto, con riferimento alla contribuzione a carico degli stessi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,

  • fino a un massimo di cinque mesi (anche non continuativi), relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022,
  • ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022.

Tale esonero, che viene riparametrato e applicato su base mensile:

  • non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  • è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta;
  • viene applicato subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, nell’ambito del Temporary Framework approvato per l’emergenza COVID-19.

Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto

I nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all’UE sono inseriti tra le categorie di lavoratori stranieri a cui può essere rilasciato il nulla osta al lavoro per casi particolari. Nello specifico, nell’ipotesi in cui svolgano l’attività in Italia, per tali soggetti:

  • non è richiesto il nulla osta al lavoro;
  • il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, purché il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria e siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.

Trattamenti di integrazione salariale

Viene ampliato il novero delle imprese appartenenti a settori che possono ricorrere alla CIG o al Fondo di integrazione salariale (FIS) scontati. I settori interessati dall’esenzione transitoria fanno parte degli ambiti del turismo, della ristorazione, del commercio all’ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi. I datori di tali settori (di cui ai codici ATECO indicati nel provvedimento) che, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale pari al:

  • 9% della retribuzione per la cassa integrazione;
  • 4% per il Fondo di integrazione salariale.

Somministrazione di lavoro

Nell’ambito della disciplina della somministrazione di lavoro, viene differita dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 la norma transitoria relativa alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

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