Quesiti e approfondimenti

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HUMAN RESOURCES: GLI AGGIORNAMENTI DI MAGGIO

Lavoro sommerso, infortuni, parità di genere: le novità del Decreto PNRR

Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 (G.U. n. 100 del 30 aprile 2022)

Il Decreto Legge (in vigore dal 1° maggio 2022), recante ulteriori misure per l’attuazione del PNRR, prevede le seguenti novità in tema di lavoro:

  • l’istituzione del Portale nazionale del sommerso al fine di garantire un’efficace programmazione dell’attività ispettiva;
  • la promozione, da parte dell’INAIL, di protocolli con le aziende per contrastare il fenomeno infortunistico, migliorando gli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

l’inserimento della certificazione della parità di genere nel Codice degli appalti, con possibilità di fruire di uno sconto della garanzia provvisoria e di eventuali punti premiali aggiuntivi stabiliti dalla stazione appaltante.

 

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS

Circolare INPS n. 55 del 29 aprile 2022

L’INPS esamina le modalità di fruizione dello sgravio contributivo rivolto alle imprese che, alla data del 30 novembre 2020, abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi, nonché alle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno 2019, con conseguente accesso ai trattamenti di CIGS.

La riduzione contributiva in oggetto è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro, per ogni lavoratore interessato alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nel quinquennio mobile. Viene chiarita, altresì, la possibilità di cumulo di tale agevolazione con la decontribuzione Sud.

 

Nuove causali di accesso alla CIGO a seguito della crisi in Ucraina

Decreto ML n. 67 del 31 marzo 2022 pubblicato il 27 aprile 2022

A seguito delle difficoltà economiche derivate alle imprese dalla contrazione delle attività produttive, in particolar modo di quelle legate all’approvvigionamento di energia e materie prime importate dai territori colpiti dal conflitto russo/ucraino, il Ministero del Lavoro ha modificato e integrato il DM n. 95442/2016 relativo ai criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione ordinaria con particolare riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti”.

 

Family Act: le deleghe al Governo

Legge n. 32 del 7 aprile 2022 (G.U. n. 97 del 27 aprile 2022)

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge recante “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” (c.d. Family Act). Il testo delinea la cornice normativa e le scadenze temporali entro

le quali il Governo sarà chiamato ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega, volti ad introdurre nuove misure di conciliazione vita-lavoro in favore della genitorialità, e a rafforzare la struttura delle tutele già esistenti.

La legge entrerà in vigore il 12 maggio 2022.

 

LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA E LA CONFERMA DELLA VIGENZA DEI PROTOCOLLI COVID-19

Nonostante la cessazione dello stato di emergenza a partire dallo scorso 1° aprile 2022, con il Decreto Legge n. 24/2022 è stato comunque previsto il mantenimento della necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture della Protezione Civile durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario, con la possibilità di adottare, entro il termine del 31 dicembre 2022, una o più ordinanze contenenti misure derogatorie negli ambiti organizzativo, operativo e logistico.

 

Al Ministro della Salute, fino al 31 dicembre 2022, è stata riconosciuta la possibilità, mediante propria ordinanza (di concerto con i Ministri competenti in materia):

  • dell’adozione e dell’aggiornamento di linee guida e protocolli per garantire lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
  • dell’introduzione di limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché dell’imposizione di misure sanitarie in dipendenza degli stessi spostamenti.

 

Si segnala la proroga fino al 30 giugno 2022

  • delle disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e con l’attenuazione degli oneri formali previsti, nonché
  • delle previsioni relative alla sorveglianza sanitaria eccezionale assicurata dai datori ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

Nel DL n. 24/2022 non è stato esplicitamente previsto il perdurare della vigenza dei Protocolli COVID-19 successivamente alla cessazione dello stato di emergenza; tuttavia si è ritenuto che la conferma della loro obbligatorietà fosse desumibile dal sistema normativo vigente. In particolare, si sottolinea che:

  • i Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, sono stati richiamati quale modalità di adempimento dell’obbligo ex art. 2087 c.c. da parte dei datori di lavoro, ai fini della tutela contro il rischio di contagio;
  • il DL n. 24/2022, come già evidenziato, ha previsto che il Ministro della Salute possa adottare ed aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza.

 

Lo scorso 4 maggio 2022, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’INAIL ed i rappresentanti delle parti sociali hanno confermato che, indipendentemente dalla cessazione dello stato d’emergenza, è da ritenersi operante il Protocollo 6 aprile 202 contenente le misure di contrasto alla diffusione del virus nei luoghi di lavoro (quali ad esempio l’utilizzo di mascherine e di dispositivi di protezione individuale), assumendosi l’impegno a garantirne l’applicazione. Si è convenuto, pertanto, di proseguire nella funzione di prevenzione volta al contenimento della diffusione dei contagi nei luoghi di lavoro.

Un nuovo confronto tra le parti è stato previsto entro il prossimo 30 giugno, ai fini della verifica dell’opportunità di apportare al testo del Protocollo eventuali aggiornamenti legati all’evoluzione della situazione epidemiologica.

 

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