D: Una persona fisica residente in Italia è proprietaria da anni di una partecipazione del 50 % in una società di persone tedesca.
Vorrebbe entro fine 2021 vendere questa quota di partecipazione nella società estera. Può avvalersi anche della normativa agevolativa sulla rivalutazione delle partecipazioni detenute al 01/01/2021 anche per le società estere? E l’imposta sostitutiva va pagata entro il 15/11/2021 oppure visto che la scadenza originaria era il 30/06/2021 va pagata con ravvedimento operoso partendo da quella data?
R: La Legge di Bilancio 2021 ha ripristinato l’agevolazione fiscale relativa alla rivalutazione delle partecipazioni, la quale comprende la possibilità di rivalutare le partecipazioni in società di persone anche estere possedute da persone fisiche non in regime di impresa al 01/01/2021.
Il DL Sostegni-bis ha successivamente prorogato il versamento dell’imposta sostitutiva, dovuta a seguito della rivalutazione, al 15/11/20201 in luogo del 30/06/2021, senza la necessità di effettuare alcun ravvedimento. Sempre al 15 novembre viene rinviato anche il termine per la perizia di stima necessaria ai fini della rivalutazione del prezzo di acquisto dei suddetti beni.
Ricordiamo, inoltre, che è necessario verificare l’eventuale convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese estero in cui è stabilita la società partecipata, e di valutare l’impatto totale delle somme da versare. In presenza di convenzioni che prevedano la tassazione in entrambi gli Stati (e non solo in Italia) è necessario informarsi anche delle imposte dovute all’estero, le quali non possono essere scomputate dall’imposta italiana mediante il meccanismo del credito d’imposta estero, essendo quanto pagato in Italia un’imposta sostitutiva.
Nello specifico, la convenzione siglata con la Germania prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui l’alienante è residente, in questo caso sono perciò imponibili solo in Italia.