D: Un privato permuta un suolo edificatorio ad un’impresa costruttrice la quale si impegna nell’atto a permutare, per un valore corrispondente, un appartamento ed un box auto (valore box non specificato sull’atto). Pertanto si chiede se, alla luce di un atto permutativo che sotto il profilo giuridico equivale alla sostituzione di un bene, mentre sotto quello fiscale equivale ad una vera e propria cessione (ai fini delle imposte dirette è dovuta l’imposta di registro sul valore del suolo e l’iva sul valore dell’immobile), sia possibile beneficiare della detrazione del 50% del costo del box auto, indicando nell’autocertificazione emessa dall’impresa costruttrice i termini dell’agevolazione e pur non essendo stata versata la ritenuta dell’8%.
R: Le detrazioni per box auto 2021 al 50% possono essere richieste da tutti i contribuenti nel caso in cui sostengano spese per acquisto di box o posti auto pertinenziali di nuova costruzione; essendo il contratto di permuta assimilato ad una compravendita, la detrazione nel caso in oggetto riteniamo possa quindi essere richiesta.
Per quanto riguarda la mancata applicazione della ritenuta dell’8%, l’Amministrazione finanziaria non è mai intervenuta nello specifico nel caso in oggetto della permuta, ma a nostro parere è possibile assimilare tale fattispecie a quanto specificato dall’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, nel caso di detrazione per l’acquisto del box auto in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico. In tale situazione si può ugualmente usufruire della detrazione a condizione che:
- nell’atto notarile siano indicate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale;
- il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.