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La competenza civilistica e fiscale delle provvigioni passive

Con riferimento alla fattura per provvigioni passive ricevuta dall’agente, segnaliamo che da un punto di vista civilistico, per il principio della correlazione tra costi e ricavi, le provvigioni passive sono di competenza dello stesso esercizio in cui sono di competenza i ricavi per cui le provvigioni sono dovute. Al paragrafo 38 del principio contabile OIC 19, infatti, viene disposto che le provvigioni sulle vendite vadano rilevate contestualmente al maturare dei relativi ricavi.
Nel vostro caso (contratto di agenzia che prevede che la provvigione spetti all’agente dal momento del pagamento del prezzo da parte del terzo), se la spedizione o consegna del bene oggetto del contratto avviene in un esercizio precedente (2015) a quello in cui avviene il pagamento del prezzo (2016) da parte del cliente terzo, si dovrà rilevare la provvigione passiva nell’esercizio della spedizione o consegna del bene, con contropartita la voce di debito “partite passive da liquidare” o “fatture da ricevere”. Praticamente dal punto di vista del preponente, il momento di rilevazione del costo per provvigioni è legato non tanto all’ imputazione della provvigione attiva da parte dell’agente, quanto all’ esecuzione del contratto, quindi al momento in cui si consegna la merce o si presta il servizio, quindi nello stesso esercizio in cui vanno rilevati i ricavi derivanti dal contratto concluso dall’agente.
Anche da un punto di vista fiscale valgono le stesse considerazioni, in tema di esercizio di competenza in cui iscrivere e dedursi la provvigione passiva:  la R.M. 91/E del 12 luglio 2006, per esempio, ha affermato : “si ritiene che le provvigioni passive, corrisposte dall’impresa preponenente in dipendenza di un contratto di agenzia, sono di competenza del medesimo esercizio in cui rilevano i ricavi per cui le medesime provvigioni sono dovute”.
Anche la giurisprudenza è concorde con tale affermazione: nella Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V civile, 15 ottobre 2013, n. 23321 è stato affermato che le provvigioni passive “sono deducibili nell’esercizio corrispondente al momento in cui il contratto promosso dall’agente è eseguito o avrebbe dovuto essere eseguito” dal preponente.
Per quanto riguarda il contributo Enasarco, sul sito della fondazione si riporta: “Il contributo è dovuto nel momento in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando verrà pagata all’agente e/o fatturata dall’agente. La ditta mandante e l’agente possono di comune accordo individuare un diverso tempo di maturazione delle provvigioni, che non può andare in nessun caso oltre il momento in cui il cliente paga (o avrebbe dovuto pagare) il bene”. Quindi ci sembra giusto che il contributo venga versato facendo riferimento a provvigioni relative a fatture pagate dai clienti nel trimestre.

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