Gli adempimenti da rispettare sono gli stessi che devono essere osservati nel caso in cui l’operazione avvenga in territorio nazionale con invio di merce in conto visione.
Infatti, anche se la merce viene destinata ad un paese U.E., ai fini I.V.A., l’invio a tali scopi con successiva restituzione non dovrà essere considerato vendita intracomunitaria fino a quando non ci sarà l’effettiva cessione del bene, secondo quanto sancito dall’articolo 6 D.P.R. n. 633/72 (l’emissione della fattura dovrà avvenire entro 365 giorni dalla spedizione).
Da un punto di vista pratico sarà necessario comportarsi nel seguente modo, a seconda della situazione:
A) Invio merce per sola esposizione in un Paese UE:
– dotarsi del registro di cui all’articolo 50, comma 5 D.L. n. 331/1993 (cosiddetto registro di “carico e scarico”) sul quale devono essere annotati “i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato membro a titolo non traslativo della proprietà”, in modo da poter evincere presunzioni di cessioni non documentate;
– emettere il documento di trasporto (DDT), sul quale annotare come causale “conto visione” oppure “esposizione fieristica”;
– qualora non vi sia stato esito positivo, al ritorno della merce, scaricare il registro facendone apposita annotazione;
– sotto il profilo degli elenchi Intrastat se ne prevede l’esonero;
B) Invio merce per esposizione e successiva vendita in un Paese UE (o allo scadere dei 365 giorni dalla spedizione):
– fermo restando quanto detto al punto A) circa la documentazione per il trasporto, al momento della vendita dovrà essere emessa fattura intracomunitaria, non imponibile a norma dell’articolo 41 D.L. n 331/93, e successivamente registrata nei termini di legge;
– scaricare il registro annotando gli estremi della fattura emessa;
– sotto il profilo degli elenchi Intrastat: la circolare n. 13 del 23.02.1994, al paragrafo n. 15.1, lettera f) afferma che “gli elenchi riepilogativi devono essere compilati, agli effetti fiscali e statistici, solo in caso di cessione o acquisto di beni e con riferimento al periodo di registrazione della fattura”, e cioè senza tener conto del momento in cui la merce è stata inviata.