Quesiti e approfondimenti

Condividi:

Autovettura in leasing – Deducibilità costi

Il presente caso deve essere analizzato come segue.

Dal punto di vista della deducibilità fiscale.

1.      in primo luogo i costi in oggetto vanno valutati secondo il profilo dell’inerenza. In sostanza, così come accade per qualsiasi altro costo sostenuto dall’impresa, si tratta di valutare se l’automezzo in questione sia strumentale per l’esercizio dell’impresa.

Pur trattandosi di materia nella quale sussistono non poche incertezze, anche giurisprudenziali, il principio generale che se ne può trarre è che il costo sostenuto è deducibile a condizione che sia funzionale alla produzione del reddito o, in altre parole, che si sia rapportato come causa ed effetto “nel circuito della produzione del reddito” (sentenza 7071/2001 corte di Cassazione). Non si tratta quindi di valutare la congruità del costo in rapporto ad esempio al totale dei costi sostenuti, o la opportunità del suo sostenimento, posto che non esiste una norma generale in tal senso nell’ordinamento tributario.

Ciò che conta è valutare se il costo sia inerente, come detto sopra; un costo inerente (idoneo quindi ad essere funzionale alla produzione del reddito) sarà di per sé congruo ed opportuno indipendentemente dall’entità della spesa.

In altre parole, nell’ipotesi di un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe essere contestata la deduzione dei costi per mancanza di inerenza. In tal caso sarebbe a carico del contribuente, di fatto, dimostrare che il mezzo in oggetto è stato effettivamente utilizzato nell’esercizio d’impresa.

2.      Superata la valutazione di inerenza del costo (che vale sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini iva), la disciplina generale riferita alle autovetture è (attualmente…) la seguente:

–          l’iva è detraibile nella misura del 40% (ciò vale quindi per tutti i costi: canoni leasing, carburanti, manutenzioni, ecc);

–          i costi sostenuti sono deducibili dal reddito sempre nella misura del 40%. Non esistono limitazioni per ciò che concerne gli importi delle spese sostenute, ad eccezione del costo di acquisto che è deducibile nel limite di 18.075,99 euro. Dal punto di vista pratico, è sufficiente effettuare le registrazioni utilizzando conti del tipo “leasing autovetture”, “manutenzioni autovetture”, “assicurazioni autovetture”; in sede di redazione della dichiarazione dei redditi sarà cura dello Studio computare le riprese fiscali su ciascun conto.

–          per ciò che concerne i costi sostenuti per i carburanti, trattandosi di autovettura aziendale dovrà essere utilizzata apposita scheda carburante. Essa dovrà contenere: 1) gli estremi di individuazione del veicolo; 2) ditta, ragione sociale, domicilio fiscale e numero di partita iva del soggetto passivo; 3) il costo sostenuto per il singolo rifornimento, il timbro dell’esercente e la sua firma di convalida; 4) l’annotazione dei chilometri rilevabili alla fine del periodo di riferimento dal contachilometri.

Dal punto di vista della contabilizzazione.

Per completezza di esposizione è utile analizzare anche il trattamento contabile dei canoni di leasing, nella particolare ipotesi di subentro in un contratto già esistente.

Sull’argomento è infatti intervenuta una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, che ha risolto la questione in questi termini:

–          i canoni pagati vengono spesati per competenza come normalmente accade per i contratti di leasing;

–          l’importo eventualmente sborsato per l’acquisto del contratto avrà un duplice trattamento:

Ø      l’importo che corrisponde alla differenza fra il valore normale del bene al momento della cessione del contratto e il valore attuale delle rate non scadute e del prezzo di riscatto deve considerarsi un costo sospeso, da sommare ed ammortizzare unitamente al riscatto (nel momento in cui ciò avviene);

Ø      l’eventuale maggior somma pagata, rispetto all’importo di cui al punto precedente, può essere invece spesata per competenza sulla durata residua del contratto di leasing.

Di conseguenza, qualora la Società abbia corrisposto una somma a titolo di acquisto del contratto di leasing, in sede di redazione del bilancio dovrete comunicare allo Studio il valore di mercato dell’auto al momento dell’acquisto.

Hai un quesito da inviarci?

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO QUESITO

CATEGORIE

Potrebbe interessarti anche:

 

Email: info@admassociati.it