In sostanza all’agente italiano ditta individuale dovrebbe subentrare nel contratto di agenzia un operatore sammarinese in forma societaria.
Le problematiche da analizzare sono principalmente:
1. obblighi enasarco;
2. disciplina ai fini iva;
3. altri obblighi fiscali.
1. Obblighi enasarco
Innanzitutto occorre premettere che l’obbligo di iscrizione all’enasarco sussiste per tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale (art.2, comma 1, del “regolamento delle attività istituzionali” enasarco), indipendentemente quindi dalla nazionalità dell’agente.
In caso di subentro nel contratto (subentro che in generale è ammesso per i contratti di agenzia), secondo quanto previsto dall’art. 12 dell’accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza, “gli importi in parola [FIRR] per il periodo pregresso — fatti oggetto di apposita quantificazione e dichiarazione — saranno accreditati sul conto individuale dell’agente o rappresentante subentrante ed a questi riconosciuti, se del caso, all’atto della cessazione definitiva del rapporto”. In sostanza, quanto accantonato presso l’enasarco non verrà liquidato bensì confluirà nel totale spettante al nuovo agente.
A tal fine è necessario comunicare la variazione all’enasarco mediante compilazione del modello 510 quinquies reperibile nel sito www.enasarco.it, sezione aziende, modulistica. Secondo il call center enasarco tale modulo va utilizzato anche nel caso di passaggio da ditta individuale a società, anche se nel modello il riferimento viene sempre fatto a soggetti costituiti in forma societaria. Inoltre il riferimento che nel modello viene fatto all’atto notarile, nel caso di specie, consiste nell’invio della documentazione relativa alla costituzione della società o in alternativa ad una visura camerale o documento equivalente rilasciato dallo stato estero Per ulteriori chiarimenti in merito consigliamo di sentire direttamente l’enasarco.
2. Disciplina ai fini iva
La disciplina iva delle prestazioni rese da intermediari non residenti è stata oggetto di recenti modifiche normative.
A decorrere dal 1° gennaio 2007 è stata introdotta la nuova lettera f-quinquies nel 4° comma dell’art. 7 dpr 633/1972, in base al quale “le prestazioni di intermediazione […] si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro stato membro dell’Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto d’imposta”.
In sostanza la nuova disposizione stabilisce che le prestazioni di intermediazione (nel caso specifico, trattiamo di intermediazione di beni mobili; regole differenti valgono per l’intermediazione di servizi di cui alla lettera d), 4° comma dpr 633/1972 e servizi di cui ai commi 5 e 6 art. 40 D.L. 331/1993, nonché per le intermediazioni relative ad immobili) si considerano effettuate in Italia quando l’operazione sottostante è effettuata nel territorio dello Stato, a meno che il committente sia un soggetto passivo di imposta stabilito in altro Stato della UE. La norma precisa anche che le prestazioni si considerano in ogni caso effettuate in Italia se il committente è un soggetto passivo di imposta nazionale.
Ai sensi dell’art. 71 dpr 633/1972 si possono quindi presentare due ipotesi:
– qualora l’operatore sammarinese opti per l’addebito dell’iva in fattura, questa deve essere pagata e quindi scomputata normalmente dall’acquirente;
– qualora invece l’operatore sammarinese non addebitasse l’iva in fattura, sarebbe compito del committente procedere a regolarizzare l’operazione tramite c.d. reverse charge previsto dall’art. 17, comma 3 dpr 633/1972. In pratica si tratta di integrare la fattura ricevuta indicandovi l’aliquota iva (20% nel caso specifico) e la relativa imposta; procedere alla successiva annotazione della fattura nel registro delle “fatture emesse o dei corrispettivi” entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma entro i quindici giorni dal ricevimento e facendo confluire l’iva a debito nella liquidazione del mese di ricevimento; infine registrare la fattura ricevuta nel registro degli “acquisti” ai fini dell’esercizio della detrazione d’imposta.
3. Altri obblighi fiscali
In generale, sulla base dell’art. 25 bis del dpr 600/1973, chi corrisponde somme inerenti ad un rapporto di agenzia deve effettuare una ritenuta a titolo d’acconto commisurata al 50% di quanto corrisposto.
Tuttavia, come chiarito anche dalla circolare 24 del 10 giugno 1983, “Ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 25-bis, le disposizioni concernenti l’effettuazione della ritenuta sono, inoltre, applicabili anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Di converso non sono assoggettabili alla ritenuta in esame le provvigioni erogate a favore di soggetti non residenti che non hanno nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.”
Di conseguenza, al fine di stabilire se il mandante sia o meno tenuto alla effettuazione della ritenuta (della quale, ricordo, egli è responsabile nei confronti del fisco italiano), si tratta di capire se il soggetto non residente in Italia abbia o meno una stabile organizzazione del nostro territorio.
Il concetto di stabile organizzazione non è però agevolmente definibile, nel caso di specie.
Il riferimento di legge è all’art. 162 del Tuir, in base al quale, in estrema sintesi, si ha stabile organizzazione quando:
1. il soggetto estero abbia in Italia (c.d. “stabile organizzazione materiale”):
– una sede di direzione;
– una succursale;
– un ufficio;
– un’officina;
– un laboratorio.
In questi casi è quindi relativamente semplice verificare l’esistenza o meno della stabile organizzazione in Italia.
2. il soggetto estero disponga nel nostro paese di “un soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell’impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni” (c.d. “stabile organizzazione personale”).
Caratteristica di questa seconda ipotesi è che essa prescinde totalmente dalla prima; in sostanza si può avere stabile organizzazione “personale” pur in assenza di quella “materiale”.
Nel caso in oggetto, in presenza di un contratto di agenzia che dà mandato al soggetto sammarinese di operare in territorio italiano, è forte il dubbio che sussista di fatto una “stabile organizzazione personale”.
Un caso analogo è quello affrontato dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n.41/2007, riferito, guarda caso, ad un operatore sammarinese, operante in Italia nell’acquisto pro soluto di crediti pur senza disporre di una sede italiana.
Secondo l’Agenzia, che comunque rimanda una soluzione “definitiva” a verifiche caratterizzate da riscontri più precisi in fase di controllo (tanto da consigliare alle parti un’ulteriore istanza di interpello, c.d. “ruling internazionale”), “in punto di principio non può essere esclusa né l’esistenza di una stabile organizzazione materiale, in quanto la sede fissa potrebbe essere ravvisata nei luoghi in cui l’attività stessa è esercitata, né l’esistenza di una stabile organizzazione personale riconducibile al soggetto che agisce per conto della società sammarinese in Italia”.
Concludendo, qualora il reddito prodotto dall’agente sammarinese si considerasse prodotto in Italia, il mandante avrebbe l’obbligo di effettuare la ritenuta e sarebbe altrimenti passibile di sanzione nella misura del 30% da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Non è però semplice, allo stato attuale, dire con certezza se la ritenuta debba essere effettuata o meno, anche se personalmente ritengo più che probabile che l’Agenzia delle Entrate propenderebbe per questa soluzione.
In caso di contrasti su questo aspetto (l’agente sammarinese difficilmente vorrà vedere applicata la ritenuta italiana) si potrebbe pensare ad un accordo con la società di agenzia sammarinese che vi sollevi (con risarcimento delle sanzioni e delle imposte dovute) da possibili pretese future del fisco italiano per omessa ritenuta; rimane il fatto che un accordo di questo tipo avrebbe valore solo fra le parti e, se non rispettato, andrebbe fatto valere in giudizio.