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Errore in merito all’esito degli studi di settore

Pubblicato su Plus Plus Fisco, IL Sole 24 Ore

D: L’Agenzia delle Entrate ha inviato comunicazione ad una società in merito all’esito degli studi di settore 2017 (anno di riferimento 2016). La società risultava CONGRUA – COERENTE – NON NORMALE. La NON NORMALITÀ era dovuta al mancato inserimento di un dato (rigo F22 – col. 4). Inserendo il dato corretto, l’esito è ora: CONGRUO – NORMALE – COERENTE. Verrà inviata la dichiarazione integrativa per sanare l’errore. Si chiede se, in questo caso, è dovuta la sanzione, a che titolo e in che misura.

R: Dalle esigue informazioni fornite nel quesito, riteniamo esaustiva la seguente risposta fornita dall’ADE nella sezione Faq-Comunicazioni anomalie 2016-Studi di settore: 6. Il contribuente che, dopo aver analizzato la comunicazione di anomalia presente sul proprio Cassetto Fiscale, rileva di aver commesso un errore nella compilazione del modello degli studi di settore che comportamento può adottare per sanare la violazione commessa? Il contribuente che riconosce di aver commesso errori od omissioni nell’indicazione dei dati degli studi di settore ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, versando gli importi dovuti ed evitando di essere sottoposto al relativo controllo. Tale istituto è stato rinnovato dall’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo. Ad esempio, il contribuente che intenda effettuare la correzione dell’errore entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’annualità di imposta successiva a quella oggetto di ravvedimento dovrà, a norma della lettera b) del comma 1 del citato art. 13, entro tale termine, presentare una dichiarazione integrativa, comprensiva del modello degli studi di settore corretto, e versare € 31,25, pari ad 1/8 della sanzione minima applicabile (articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471 del 1997) a titolo di sanzione ridotta, con il codice tributo “8911”.

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