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EMISSIONE DELLA FATTURA A SOGGETTO DIVERSO DA COLUI CHE USUFRUISCE DELLA PRESTAZIONE

Ai sensi dell’art 21 del DPR 633/1972 la fattura va emessa nei confronti del soggetto a cui è rivolta la cessione di beni / prestazione di servizi. Il comma 2, infatti, specifica che la fattura deve contenere le seguenti indicazioni: “… e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente…”. Quindi la società deve fatturare la propria prestazione allo stesso soggetto sottoscrittore del mandato (il cliente, che beneficia della prestazione), che è l’unico soggetto legittimato a detrarsi l’IVA e a dedursi il costo.

Tuttavia, l’unico caso in cui il DPR 633/72 prevede la possibilità di fatturare ad un soggetto diverso dal cliente è il seguente:

  • il vostro cliente conferisce mandato senza rappresentanza ad un soggetto terzo per la stipula di un contratto di prestazione di servizi forniti dalla società: in questo caso il mandatario (soggetto terzo) agisce per conto del mandante (il cliente), ma in nome proprio, con la conseguenza che la società non ha alcun rapporto diretto con il mandante;
  • la società e il soggetto terzo (l’avvocato del cliente o un’altra società del gruppo, mandatari del cliente) stipulano il contratto per la prestazione di servizi;
  • la società fattura al soggetto terzo mandatario, evitando i problemi di fatturazione (in termini di privacy);
  • il pagamento del corrispettivo della prestazione può essere previsto direttamente a carico del mandante (vostro cliente); in tal caso si consiglia di specificarlo espressamente nel contratto per la prestazione di servizi.

In questo modo ai fini IVA si opera una finzione giuridica, per cui la singola operazione (prestazione di servizi dalla società al cliente) viene in realtà scissa in due:

– quella tra la società e il mandatario, in cui la società fattura con IVA la propria prestazione al mandatario;

– quella tra il mandante e il mandatario, in cui il mandatario ribalta al mandante la fattura ricevuta.

Ai fini delle imposte sul reddito, invece, non si genera la finzione giuridica sopra citata in ambito IVA: le operazioni compiute dal mandatario costituiscono dei meri rapporti finanziari privi di riflessi economici (l’unico riflesso economico che si produce in capo al mandatario è rappresentato dal compenso che gli spetta per l’attività prestata in favore del mandante), mentre costi e ricavi dell’operazione intermediata si determinano direttamente in capo ai soggetti che effettuano effettivamente lo scambio (come già detto, il cliente è l’unico soggetto legittimato a dedursi il costo).

Si consiglia di farsi dare e conservare una copia del contratto di mandato senza rappresentanza sottoscritto tra il mandante e il mandatario, in modo da poter giustificare in futuro il comportamento tenuto dalla società.

 

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