Quesiti e approfondimenti

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DICHIARAZIONI IRAP INTEGRATIVE E UTILIZZO RELATIVO CREDITO

D: Per il 2018 quattro società facenti parte del medesimo gruppo hanno presentato la loro dichiarazione IRAP, dalle quali emergevano dei crediti.

Per il 2019 e il 2020 soltanto la “capogruppo” ha presentato la dichiarazione IRAP, senza però considerare i crediti ricevuti dall’incorporazione delle altre tre società del gruppo, le quali si sono estinte a seguito della fusione. Ciò nonostante, i crediti delle società incorporate sono stati usati in compensazione dalle stesse o dall’incorporante.

È corretto inviare una dichiarazione integrativa per l’anno 2019 e 2020, affinché tutti i crediti usati in compensazione dalle società del gruppo vengano recepiti correttamente dall’incorporante e che successivamente si possa usare il credito residuo per ravvedere immediatamente tributi di anni precedenti?

R: In base all’articolo 43 del D.P.R. 600/1973 il contribuente ha la possibilità di presentare una dichiarazione IRAP integrativa nel termine di cinque anni. Partendo dal presupposto che siamo di fronte ad una fusione con effetto dall’inizio del periodo d’imposta 2019, la società risultante o incorporante è tenuta ad assolvere gli obblighi di dichiarazione secondo i termini ordinari. In questo caso presenta un’unica dichiarazione in quanto dall’inizio del periodo d’imposta le società fuse o incorporate erano già estinte.

La società incorporante dovrà dunque inviare le dichiarazioni integrative per l’IRAP relativo all’anno 2019 e 2020 indicando sia i crediti che le compensazioni effettuate.

Per quanto riguarda la possibilità di usare il credito residuo per ravvedere tributi di anni precedenti, la risposta è negativa in quanto si tratta di una dichiarazione integrativa ultrannuale di crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta successivo a quello oggetto di revisione (comma 8-bis dell’art. 2 del DPR n. 322/98).

Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 8-bis dell’art. 2 del DPR n. 322/98, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente, derivante dal minore debito o dal maggiore credito d’imposta, presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, se non chiesto a rimborso nell’integrativa stessa.

Il credito che emerge dall’ultima dichiarazione può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 (c.d. compensazione esterna), tuttavia, questa procedura è valida solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Per quanto riguarda la nozione di “debiti maturati” a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, occorre fare riferimento al momento in cui scade il termine di versamento (es. debiti relativi all’anno 2022 scadenti nel 2023) e non, invece, all’anno di competenza del tributo, come indicato nel modello F24.

Teresa Donofrio

Daria Camporese

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