Quesiti e approfondimenti

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VALORE FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI IN CASO DI SCISSIONE

D: In caso di scissione, ai fini della ripartizione dei valori fiscali delle partecipazioni dei soci la Risoluzione n. 52/2015 afferma che si guarda ai valori economici delle società coinvolte. Si chiede cosa accade se la scissione è effettuata a valori contabili e, quindi, nella ripartizione il riferimento sono i patrimoni netti contabili.

R: L’art. 173, comma 3, del Tuir disciplina il principio di neutralità fiscale della scissione in capo ai soci della scissa. Nello specifico, considerato che la scissione non può costituire né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi, ne discende che il valore fiscalmente riconosciuto all’insieme delle partecipazioni che, a scissione avvenuta, saranno possedute dai soci della trasferente non potrà che essere complessivamente pari al costo fiscalmente riconosciuto dell’originaria partecipazione nella scissa, ridotto del solo eventuale conguaglio in denaro per la parte di esso che non costituisce utile per i soci.

Il citato comma 3, tuttavia, non disciplina il criterio in base al quale l’originario costo della partecipazione nella società scissa debba essere ripartito tra l’eventuale partecipazione residua nella stessa e le partecipazioni nelle società beneficiarie assegnate per effetto del rapporto di cambio.

Nel corso del tempo sono stati presi in considerazione due criteri: uno basato sull’entità della quota di patrimonio netto contabile trasferito e l’altro sull’entità della quota di patrimonio netto effettivo trasferito.

Con la Circolare del Ministero delle Finanze n. 98/E/2000, l’Amministrazione finanziaria aveva prescelto un sistema di suddivisione incentrato sui valori netti contabili. Tale metodo, si basa sulla ripartizione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in base alla proporzione tra il patrimonio netto della società scissa e quello della società beneficiaria. Tale metodo, però, pur avendo il pregio della semplicità e incontestabilità applicativa, non rispetta l’esatta relazione tra il costo delle partecipazioni e il valore da esse espresso.

Con la Risoluzione 52/E/2015 l’Amministrazione ha optato per un sistema di suddivisione incentrato sui valori correnti, il cui criterio si basa sulla ripartizione del costo fiscale delle partecipazioni in funzione della ripartizione tra beneficiarie e scissa del patrimonio netto di quest’ultima.

Dunque, in risposta al quesito posto, nel caso in cui, non entrando nei profili civilistici, la scissione avvenga a valori contabili e in assenza di stima di valori correnti, si potrebbe presumere che i valori contabili siano allineati ai valori correnti. Ciò posto, si potrebbe confermare la correttezza della ripartizione fiscale tra la scissa e le beneficiarie in base al patrimonio netto contabile scisso e il patrimonio netto contabile ante scissione.

Qualora esistano delle divergenze tra valori contabili ed economici, non si può escludere il rischio che l’Amministrazione possa ricalcolare l’allocazione dei valori fiscali considerando un criterio a valori economici.

Tale rischio è confermato dal fatto che con la Risoluzione 52/E/2015 l’Amministrazione ha confermato l’applicabilità di una ripartizione basata su valori correnti anche alle scissioni proporzionali nelle quali non è necessario un rapporto di concambio.

Nicola Siviero

Martina Gallo

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