D: Le fatture relative all’acquisto di un software inerente l’industria 4.0, come devono essere gestite? Ad esempio, dovranno essere imputate a costo a cespite? Come deve essere contabilizzato il credito di imposta?
R: Il software applicativo acquisito a titolo di proprietà dovrà essere iscritto tra le Immobilizzazioni immateriali, nello specifico nell’Attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.I.3 Immobilizzazioni immateriali – Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, secondo le disposizioni del Principio contabile OIC 24.
Dal punto di vista fiscale, le quote di ammortamento saranno deducibili in base all’articolo 103 comma 1 del TUIR, dedicato appunto a questa particolare tipologia di immobilizzazioni.
A meno che tali software non debbano essere considerati quali spese incrementative dei beni materiali a cui sono interconnessi.
Il credito d’imposta 4.0 andrà invece imputato a Conto Economico nella voce A5 “Altri ricavi e proventi” in contributi in conto impianti e rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di anno in anno di risconti passivi, in base al piano di ammortamento del bene oggetto di agevolazione.
Vi segnaliamo inoltre che per poter usufruire del credito d’imposta deve essere indicato sulle fatture di acquisto il riferimento normativo della disciplina agevolativa: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051-1058 ter, Legge 178/2020”.
Nel caso in cui tale riferimento non sia presente sulle fatture di acquisto, l’agevolazione viene meno. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale eventuale irregolarità può essere sanata dal soggetto acquirente, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, attraverso diverse modalità. In particolare, nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.