D: Nel caso di beni strumentali nuovi (Industria 4.0) acquistati ed entrati in funzione nel 2019 ma interconnessi al sistema aziendale solo nel corso del 2020 quale agevolazione spetta? Superammortamento nel 2019 ed iperammortamento nel 2020 (iperammortamento nettizzato di quanto già fruito nel 2019 a titolo di “temporaneo” super ammortamento)? Nessuna agevolazione nel 2019 e credito di imposta pari al 40% del costo di acquisizione del bene (interconnesso nel 2020) fruibile in 5 quote annuali a partire dal 2021?
R: La Legge di Bilancio 2020 introduce per il 2020, in sostituzione all’iper ammortamento, un credito d’imposta per investimenti aventi a oggetto beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), in misura pari:
• al 40% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro;
• al 20% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Gli ambiti applicativi soggettivo e oggettivo restano sostanzialmente i medesimi della disciplina dell’iper ammortamento, con la principale differenza di risultare ora fruibile indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa. Il credito d’imposta è compensabile in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione del bene.
Per rispondere all’autore del quesito, si specifica che come avveniva con la normativa dell’iper ammortamento, in caso di interconnessione in un periodo successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene, è possibile fruire inizialmente del super ammortamento, slittando il momento di agevolazione rafforzata ad avvenuta interconnessione. La legge di Bilancio 2020 all’articolo 1, comma 191 infatti dispone che :“[..]Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188.”).
La norma prevede quindi espressamente che nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello dell’entrata in funzione del bene, sarà comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte calcolata con la regola generica ( e quindi nella misura del 6 per cento) e la quota mancante di credito spetterà a partire dal periodo successivo a quello in cui si realizza l’interconnessione.