Quesiti e approfondimenti

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DL CURA ITALIA – SOSPENSIONE DEI DEBITI E MORATORIA ABI

Sostegno finanziario alle PMI

Il governo, per far fronte all’emergenza causata dall’epidemia Covid 19, ha previsto una prima serie di agevolazioni a favore delle imprese. Relativamente agli aiuti a sostegno della liquidità delle aziende con gli art. 56 e 57 del decreto Cura per l’Italia sono state introdotte delle misure, per mantenere inalterate le linee di credito a breve termine concesse dagli istituti di credito alle aziende fino al 30 settembre 2020 e sospendere le rate dei finanziamenti in essere fino alla stessa data.

Imprese beneficiarie

Le misure agevolative sono previste a favore delle PMI. Possono quindi godere di questo provvedimento le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

Rientrano quindi tutte le imprese con:

  • un numero di dipendenti inferiore a 250;
  • un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un attivo di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.

La comunicazione

Per poter usufruire delle misure agevolative è necessario inviare una comunicazione agli istituti di credito. Tale comunicazione – prevista al comma 2 dell’art.56 – è corredata dalla dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Ambiti di operatività

Sostanzialmente l’agevolazione opera in tre direttrici. Più precisamente per:

  1. le linee a breve termine a revoca;
  2. le linee a breve a scadenza;
  3. mutui e finanziamenti.

Sono definite linee a revoca, gli affidamenti che gli istituti di credito concedono alle aziende e che quest’ultime utilizzano fintantoché non siano revocati. Tipicamente sono linee per:

  • Scoperti di conto corrente;
  • Fin import, Fin export;
  • Anticipi fatture;
  • Anticipo ricevute bancarie.

Per queste linee è prevista l’impossibilità di revocarle, da parte delle banche, anche parzialmente, fino alla data del 30 settembre.

Mentre gli affidamenti per le medesime linee ma a scadenza, cioè per i contratti che prevedono sostanzialmente una scadenza antecedente al 30 settembre dopo la quale le linee non possono essere più utilizzate, la scadenza è prorogata al 30 settembre 2020.

Quindi ogni azienda, previa comunicazione, ha la possibilità di continuare ad utilizzare le proprie linee di credito a breve termine, indipendentemente dalla situazione finanziaria in cui verserà e dai rating attribuitele. È importante notare che non c’è alcuna previsione automatica per cui le banche non possano revocare gli affidamenti in essere. Sarà quindi necessario, e fortemente consigliato, vista l’incertezza economica a cui andremo incontro nei prossimi mesi, per tutte le aziende che vogliano avere la certezza di mantenere inalterate le attuali linee di credito a breve termine inviare comunque la comunicazione.

Anche per mutui, finanziamenti e leasing, con la medesima comunicazione, può essere richiesta la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sino alla medesima data. La sospensione prevista riguarda sia la quota capitale che interesse. È però facoltà dell’azienda richiedere la sola sospensione della quota capitale. Nel caso di sospensione dell’intera rata/canone consigliamo di verificare, prima di perfezionare la sospensione con il vostro istituto, le modalità di restituzione degli interessi maturati nel periodo di sospensione onde evitare sorprese e ritrovarsi rate doppie da rimborsare.

Esclusioni

Non possono beneficiare delle misure di sostegno alla liquidità le Imprese le cui esposizioni debitorie siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Le rate di eventuali finanziamenti in essere possono essere già scadute ma da non più di 90 giorni.

Non possono beneficiare del provvedimento le grandi imprese anche se sono allo studio del governo provvedimenti simili che le riguardano.

Moratoria DL Cura Italia VS Moratoria ABI

Le misure descritte nel presente articolo si differenziano rispetto alla moratoria ABI di cui abbiamo parlato nel nostro precedente approfondimento.

Queste misure, infatti, fanno riferimento ad un decreto legge che tutti gli Istituti bancari sono tenuti a recepire. La sospensione delle rate, a seguito della comunicazione corredata da autocertificazione, è automatica e può riguardare solamente le rate scadenti tra la data di emanazione del decreto e il 30 settembre 2020 (6 mesi circa).

La moratoria ABI, invece, prevede una sospensione delle rate fino a 12 mesi e deve seguire un iter di delibera per poter essere concessa. L’esito di richiesta moratoria risulta dunque subordinato alla valutazione da parte della banca.

Ma quali conseguenze comporta per l’azienda l’adozione di queste misure?

Vediamo di seguito i chiarimenti forniti dall’EBA (Autorità Bancaria Europea).

Linee guida dell’EBA: moratorie e segnalazioni forborne

Il 2 aprile scorso l’EBA ha pubblicato le linee guida sulle moratorie legislative e non legislative applicate a seguito dell’emergenza Covid 19.

Nel documento sono elencati i requisiti che una moratoria deve possedere affinché la sua applicazione non comporti per l’azienda la classificazione in stato c.d. forborne.

Ecco in sintesi le condizioni richieste:

  • La moratoria deve basarsi su una disposizione di legge (moratoria legislativa) come quella emanata dal DL Cura Italia o su un accordo (moratoria non legislativa) come ad esempio la moratoria ABI.
  • La moratoria si applica ad una platea di debitori individuati sulla base di criteri generali.
  • La moratoria prevede solo modifiche al piano dei pagamenti, vale a dire sospendere, posticipare o ridurre i pagamenti per un periodo di tempo limitato predefinito. Nessun altro termine e condizione dei prestiti, come il tasso di interesse, dovrebbe essere modificato.
  • La moratoria offre a tutti le medesime condizioni di modifica del piano dei pagamenti.
  • La moratoria non si applica ai nuovi contratti di prestito concessi dopo la data di pubblicazione della moratoria.
  • La moratoria deve essere applicata entro il 30 giugno 2020 quale diretta conseguenza all’emergenza epidemiologica COVID-19. Tuttavia, tale termine potrà essere successivamente prorogato a seconda dell’evoluzione dell’attuale emergenza epidemiologica.

Qualora una moratoria sui pagamenti soddisfi le condizioni riportate sopra, la sua applicazione non dovrebbe modificare la classificazione delle esposizioni in base alla definizione di forbearance a norma dell’articolo 47 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.

Da qui si evince che sia la moratoria del DL Cura Italia (moratoria di tipo legislativo) che la moratoria ABI (moratoria di tipo non legislativo) richieste in conseguenza a COVID 19 non comportano segnalazione forborne.

Nella conclusione delle linee guida, l’EBA precisa ad ogni modo che quanto sopra riportato non deve esonerare il sistema creditizio dall’effettuare valutazioni sulla potenziale incapacità di rimborso da parte del debitore.

Sarà pertanto fondamentale che le Aziende, per quanto possibile, continuino ad applicare le buone prassi richieste dal sistema bancario (utilizzo corretto delle linee di credito, attenzione alla Centrale Rischi, monitoraggio degli insoluti) onde evitare un peggioramento della propria valutazione del merito creditizio.

Anche alla luce di questi chiarimenti le aziende per sfruttare al massimo queste opportunità dovranno utilizzare prima il provvedimento previsto nel DL Cura Italia e successivamente una volta terminato richiedere la moratoria ABI.

Alessandro Allamprese Manes Rossi

Eleonora Fracca

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