Quesiti e approfondimenti

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Termini per l’emissione della nota di credito in ipotesi di fallimento del committente/cessionario

Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore

D: Un’impresa si insinua al passivo in sede di fallimento di un suo cliente nel 2011. Nell’ottobre 2015 il fallimento viene chiuso, senza che però si siano avute notizie in merito a piani di riparto (ne peraltro che l’impresa abbia incassato alcunché dal fallimento). Entro quale termine l’impresa doveva emettere nota di credito? 

R: In merito al quesito sottoposto, si evidenzia che l’emissione della nota di credito, nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente/cessionario a causa dell’assoggettamento a procedure concorsuali (ovvero assimilate) o a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose, non è assoggettata al rispetto del termine annuale di cui all’art. 26, DPR 633/72. Tuttavia, la nota stessa dovrà essere emessa, al più tardi, entro i termini per l’esercizio della detrazione IVA ai sensi dell’art. 19, co. 1, DPR 633/72, ossia entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è venuto a verificarsi il presupposto per effettuare la variazione in diminuzione; questa previsione si applica a patto che i relativi presupposti, ossia gli eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile dell’operazione, si siano verificati a decorrere dall’1 gennaio 2017 (vedasi la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2018, n. 1/E). In caso contrario (eventi verificatisi anteriormente all’1 gennaio 2017), la nota di variazione potrà essere emessa al più tardi entro il vecchio termine stabilito per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, ovvero il termine previsto per la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui si verifica l’evento che giustifica la variazione. Nell’ipotesi di fallimento senza piano di riparto (caso in esame), il prestatore/cedente ha diritto all’emissione della nota di credito alla scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura stessa (vedasi la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2001, n. 155/E e quella del 16 maggio 2008, n. 195/E). Pertanto, nell’ipotesi in cui l’evento che giustifica la variazione della base imponibile si sia verificato anteriormente all’1/01/2017 (come pare nel caso di specie), l’impresa che si è insinuata al passivo potrà emettere la nota di credito ed esercitare il diritto alla detrazione entro il 30 aprile 2018 (termine previsto per la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui è scaduto il termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento).

 

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