Quesiti e approfondimenti

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LE D.A.T.

La Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, disciplina le “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Tale normativa, nel rispetto dei princìpi consacrati agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e agli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona (art. 1 della Legge n. 219/218). Oltre alla disciplina del consenso informato (“nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico”, come recita l’art. 1, secondo comma, della normativa di cui si discute), una delle novità introdotte dalla Legge n. 219/2018 è rappresentata dalle disposizioni anticipate di trattamento (le c.d. D.A.T., disciplinate all’art. 4 della legge in esame). Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.

FORMA DELLE D.A.T.

Le D.A.T. devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le D.A.T. possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca delle D.A.T. con le forme previste, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.

EFFETTI DELLE D.A.T.

Il medico è tenuto al rispetto delle D.A.T., le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di eventuale conflitto tra il fiduciario ed il Medico, la decisione è rimessa al Giudice Tutelare. Le D.A.T. sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

LA NOMINA DEL FIDUCIARIO

La Legge n. 219/17 prevede che il disponente possa indicare nelle D.A.T. un soggetto fiduciario (che sia maggiorenne e capace di intendere e di volere) chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario è tenuto all’accettazione dell’incarico conferito sottoscrivendo le disposizioni anticipate di trattamento o con un successivo atto da allegarsi alle stesse D.A.T.

BANCA DATI  DELLE D.A.T.:

La Legge di Bilancio 2018 all’art. 1 (commi 418 e 419) ha previsto e finanziato l’istituzione presso il Ministero della Salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento. Nel marzo 2018 il Ministero, per la realizzazione della Banca dati, ha istituito un Gruppo di lavoro (formato da rappresentanti del Ministero della Salute, delle Regioni e dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali) con il compito di definire i contenuti informativi della Banca dati, le modalità di registrazione e di fruibilità delle D.A.T., le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali. Come si ricava dal sito istituzionale, il Ministero provvederà con proprio Decreto, a seguito di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, a stabilire le modalità di registrazione delle D.A.T. nella Banca dati.

Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri esperti di consulenza aziendale all’indirizzo info@admassociati.it

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