Quesiti e approfondimenti

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La fattura elettronica

D: I soggetti P.IVA aderenti al regime di vantaggio (ex minimi), quelli forfettari (ex art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) ed i produttori agricoli (ex art. 34, comma 6 del DPR 633/1972) a partire dal 1° gennaio 2019, per le fatture elettroniche che riceveranno dai loro fornitori, saranno obbligati a riceverle in formato elettronico con la corrispondente conservazione elettronica delle stesse?

R: La Legge n. 205/2017 all’art. 1 comma 909 lett. a) n. 3), stabilisce che i soggetti in regime di vantaggio (minimi) e i forfetari sono esclusi dagli obblighi di emissione delle fatture elettroniche, salvo verso la P.A.; tale esclusione vale anche per i produttori agricoli in regime di esonero, per i quali la fattura eletrronica va emessa dal cessionario. Tali operatori economici, possono comunque emettere facoltativamente fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento Agenzia Entrate del 30 aprile 2018. Per quanto riguarda la ricezione delle stesse l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento sopraindicato, ha previsto che per i contribuenti di cui sopra il fornitore dovrà comunicare al cliente esonerato che l’originale della fattura elettronica è disponibile nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (per gli operatori Iva tale area è quella denominata “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”), anche mediante la consegna al suo cliente di una copia su carta (o analogica, se inviata per email) della fattura elettronica inviata al sistema di interscambio. Conseguentemente tali soggetti non saranno obbligati alla conservazione elettronica delle stesse ma continueranno a conservare, in maniera tradizionale, le fatture di acquisto, le bollette doganali e i titoli di spesa ricevuti in formato cartaceo (o analogico).

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