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I contratti d’appalto – Criteri applicativi del nuovo art. 17-bis, D.lgs 241/2019 e chiarimenti dell’Agenzia entrate

D: La normativa fa riferimento ai “contratti di appalto …. caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”. Il prevalente utilizzo si riferisce al singolo prestatore o a tutti i prestatori del contratto? Nel concreto si tratta di un contratto di fornitura servizio di trasporto con scuolabus, stipulato con un Comune (numero autisti 6, mezzi propri 4, mezzi in usufrutto dal Comune 2), eccedente la soglia di 200.000 €. Come comportarsi?

R: Il nuovo articolo 17-bis, comma 1, del D. lgs. n. 241 del 1997, ha introdotto l’obbligo di richiedere all’impresa appaltatrice, o affidataria, e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice, o affidataria, e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. La disposizione si applica ai committenti che affidano a un’impresa il compimento di una o più opere, o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, tramite contratti di appalto o subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Con riferimento alla specifica richiesta oggetto del quesito la Circolare Agenzia Entrate del 12 febbraio 2020 ha specificato che:

  1. è necessario vi sia un affidamento a un’impresa del «compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 che in caso di durata di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia su base annua di 200.000 euro avverrà secondo un meccanismo di pro-rata temporis;
  2. che per determinare il prevalente utilizzo di manodopera, si esegue un calcolo indicando al numeratore la retribuzione corrisposta ai lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilato (tutti i prestatori) e al denominatore il prezzo complessivo dell’opera o del servizio o della somma di entrambi, in caso di contratti misti; si avrà prevalenza se il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%;
  3. ai fini della verifica del requisito dell’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o a esso riconducibili in qualunque forma, il requisito in analisi non si verificherà nel caso in cui i beni strumentali siano riconducibili agli appaltatori, affidatari o subappaltatori, oppure vengano utilizzati in modo occasionale beni strumentali del committente o a esso riconducibili, oppure non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio.

Alla luce di tali indicazioni si ritiene che la normativa sopracitata non possa essere applicata al caso esposto nel quesito, in quanto comprende l’utilizzo di mezzi propri dell’appaltatore.

Teresa Donofrio

Nicola Scanferla

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