D: Un contribuente ha esercitato fino al 19.12.2018 l’attività di commercio al dettaglio di orologi gioielleria e argenteria (ATECO 47.77.00).
Dal mese di gennaio 2022 ha aperto la partita iva come agente di commercio di orologi oggetti e metalli preziosi (ATECO 46.18.92).
Considerato che sono passati più di tre anni dalla cessazione della precedente partita iva, si chiede se è possibile applicare l’aliquota del 5% o si dovrà applicare il 15% in quanto “possibile” continuazione di un’attività precedente.
R: Il regime fiscale forfettario è stato introdotto dalla legge 190/2014 (ultima modifica D.L. 124/2019) ed è rivolto ai lavoratori autonomi che non superano i 65.000 euro di ricavi e compensi annui.
Le due possibili aliquote di imposta sostitutiva previste per il regime sono:
• l’aliquota del 15%;
• l’aliquota ridotta del 5%, per i c.d. forfetari start up.
L’accesso all’aliquota ridotta è subordinato alla sussistenza di alcune condizioni, di cui al comma 65 dell’articolo 1 L. n. 190/2014 come modificato dalla L. n. 208/2015, quali:
1. i contribuenti non devono aver esercitato nei tre anni precedenti altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
2. la circostanza che la nuova attività non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, (escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
3. i contribuenti che proseguono un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto a condizione che i ricavi o compensi derivanti, realizzati nel periodo d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore alla soglia da rispettare per applicare il regime forfettario.
Nel caso in esame l’ipotesi di cui al punto 2 deve essere attentamente analizzata.
Con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 è stato precisato che: « (…) il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo persegue, in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il “rinnovo” dell’attività. Restano, peraltro, valide tutte le considerazioni già svolte con riguardo ai precedenti regimi, nel senso che la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. A tal fine, pertanto, è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative. Ciò significa che ci sarà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento (…)».
Nel caso in esame, sicuramente il contribuente si avvale delle stesse competenze lavorative che aveva prima, tuttavia cambia il tipo di attività svolta, prima si trattava di commercio al dettaglio, svolto in negozio e rivolto quindi a consumatori finali, ora il contribuente svolge l’attività di agente di commercio procurando alla casa mandante clienti rappresentati da commercianti e rivenditori del settore. Per quanto riguarda il mercato di riferimento questo sembra essere lo stesso, ma la clientela è diversa. Dunque, il discrimine, in questo caso specifico, ad un esame più attento c’è.
In ogni caso, facendo leva sul precedente documento di prassi (e su altri documenti in esso richiamati) in cui è stato chiarito che la continuità non sussiste quando la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi, concludiamo, secondo la nostra opinione, che il contribuente possa usufruire dell’aliquota del 5%.