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Focus sul diritto di recesso nelle banche popolari e di credito cooperativo

Scusate devo scappare

 

Una delle previsioni principali (di certo una delle più criticate) della riforma attuata dal Governo con il D.L. 3/2015, successivamente convertito nella legge 33/2015, riguarda la possibilità di prevedere limitazioni al diritto di recesso dei soci nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo. In conformità al testo della riforma, l’art. 28, comma 2 ter, del TUB dispone che “Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi”. Secondo la Banca d’Italia la competenza a disporre tali limitazioni spetterebbe all’organo con funzione di supervisione strategica della singola banca interessata, con modalità che appaiono invero piuttosto discrezionali (anche se vincolate alla conformità della normativa europea).

Sulla scorta delle suddette disposizioni, molte fra le banche popolari o di credito cooperativo hanno modificato il proprio statuto prevedendo limitazioni estremamente rilevanti al diritto di recesso (di fatto eliminando o, quantomeno, snaturando tale diritto). Effetti molto simili sono stati raggiunti, inoltre, dalle altre banche popolari e di credito cooperativo che si sono limitate a prevedere in statuto la facoltà di applicare limitazioni al recesso in conformità ai regolamenti della Banca d’Italia sopra citati.

Si dubita molto della conformità al dettato costituzionale di tali disposizioni, sia regolamentari che legislative, anche alla luce di recenti ed autorevoli pronunce giurisprudenziali. La giurisprudenza di merito ha chiarito senza ombra di dubbio, infatti, di non ritenersi vincolata dalle disposizioni della Banca d’Italia, considerandole non conformi alla legge ed alla Costituzione. Si citano, a questo proposito, gli articoli 42 e 47 della Costituzione a tutela rispettivamente della proprietà e del risparmio. Una limitazione del diritto di recesso, tale da renderlo inconsistente, costituirebbe non solo un esproprio del diritto di proprietà del socio, ma anche un pesante ostacolo al risparmio ed all’investimento azionario. A titolo esemplificativo, dovrebbe essere considerata nulla una previsione statutaria del tipo “Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’organo di gestione e sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso, esclusione o morte. Tale facoltà è attribuita in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge”, atta a rinviare in tutto e senza limiti di tempo il rimborso delle azioni (senza nemmeno prevedere la necessità una qualsiasi giustificazione).

L’unica lettura costituzionalmente conforma del nuovo art. 28, comma 2 ter, TUB è la possibilità di prevedere semplici “limitazioni” al diritto di recesso, che rendano magari l’esercizio di tale diritto più gravoso ma che non ne comportino la sostanziale eliminazione. In ogni caso, si ritiene che sia insindacabile, quantomeno, il diritto del socio, che si vedesse limitata la possibilità di liquidare la propria quota di proprietà, ad essere indennizzato dalla banca secondo i criteri stabiliti dalla stessa Corte Costituzionale (cioè sulla base del valore reale della sua quota sociale).

Una soluzione differente comprometterebbe la possibilità per i soci di poter recuperare (almeno in parte) quanto investito, rendendo insostenibile la situazione di chi abbia necessità di monetizzare il proprio investimento per affrontare, per esempio, spese familiari, sanitarie o pressanti obblighi finanziari a carico di persone fisiche o imprese.

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