D: Una persona fisica detiene il 100% di una Srl che intende trasferire ai suoi due figli. Si intende operare nel modo seguente:
1) il genitore dona ai due figli, in comunione, il 100% delle quote della Srl ed essi si impegnano a detenerle per almeno 5 anni, in esenzione dall’imposta sulle donazioni (art. 3, c. 4-ter, DLgs 346/1990);
2) decorsi 5 anni i figli conferiscono in una Newco, posseduta al 50% da loro stessi, il 100% delle quote ricevute in donazione di modo che la Newco acquisisca il controllo della partecipazione conferita.
È corretto ritenere applicabile l’art. 177, comma 2, del TUIR per i due fratelli?
R: In merito al primo punto, confermiamo l’applicazione dell’art. 3, c. 4-ter, DLgs 346/1990, il quale prevede l’esenzione dall’imposta sulle donazioni a condizione che gli aventi causa, (nel nostro caso i due fratelli) proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
In merito al secondo punto, l’art. 177, c. 2 del TUIR prevede che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, siano valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
Non sono previsti particolari requisiti per i soggetti conferenti: possono avvalersi del regime del conferimento di partecipazioni di controllo a “realizzo controllato” i soggetti imprenditori (individuali e collettivi) ed i “soggetti privati” (ossia coloro che detengono le partecipazioni al di fuori del regime di impresa), posto che il comma 2 dell’articolo 177 del Tuir pone espresso riferimento al “reddito del conferente” e non richiama il reddito d’impresa del conferente. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, dal momento che il Tuir nulla dispone con riferimento ai soci della società scambiata, il requisito del controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile può essere validamente integrato anche se l’acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società scambiata, ciascuno dei quali non ne possieda, da solo, una quantità tale da attribuirne il controllo. Detta acquisizione deve avvenire, però, “uno actu”, attraverso un progetto unitario di acquisizione della partecipazione e deve avere a oggetto una partecipazione che consenta, comunque, alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata. Il conferimento di partecipazioni deve consentire alla società conferitaria di acquisire la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della società conferita.
La disciplina fiscale prevista per i conferimenti nazionali non costituisce un regime di neutralità, ma un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a fronte del conferimento ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente. In particolare, la valutazione delle partecipazioni ricevute dal conferente è effettuata in funzione del valore contabile attribuito dalla conferitaria alle partecipazioni della società scambiata. L’adozione di tale criterio può comportare esclusivamente l’evidenziazione di plusvalenze rilevanti, mentre le minusvalenze così determinate non sono deducibili dal reddito d’impresa. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto nella circolare 17 giugno 2010, n. 33/E la possibilità di applicare il regime a “realizzo controllato” previsto dall’articolo 177, comma 2, del Tuir a prescindere dall’esistenza di rapporti partecipativi o di gruppo tra i soggetti conferenti e la società conferitaria. In conclusione, in risposta al quesito, la società conferitaria, ossia la Newco, a seguito del conferimento da parte dei figli del 100% delle quote della Srl, acquisisce il controllo al 100% della Srl stessa e di conseguenza, l’art. 177, c. 2, del TUIR è applicabile ai due fratelli.