Quesiti e approfondimenti

AGEVOLAZIONE CREDITO DI IMPOSTA BENI 4.0 – PERCENTUALE APPLICABILE

D: Una società effettua investimenti in beni strumentali industria 4.0 beneficiando dell’agevolazione disciplinata dall’art. 1 commi da 1051 a 1063 della L. 178/2020. Attualmente la società ha effettuato un investimento per 2,3 Mln e decide di effettuare entro fine esercizio un ulteriore investimento di Euro 500.000,00 relativo ad un macchinario.

Per ciò che concerne quest’ultimo investimento, in riferimento alla % da applicare, questo passa interamente al secondo scaglione (30% fino a 10 milioni) oppure occorre suddividere l’investimento (su 200.000 si applica il 50% e su 300.000 euro il 30%)?

R: La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) all’art. 1 commi 1051-1063 concede a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, un credito di imposta per gli investimenti relativi a beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, sia ordinari che rientranti nell’industria 4.0.

L’arco temporale applicativo a cui fare riferimento per tale beneficio riguarda gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, con possibilità di estendere tale vincolo temporale al 30 giugno 2023 in caso di valida prenotazione del bene, ossia nel caso in cui entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore nonché sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Le aliquote ed i massimali di riferimento relativi al credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0 sono disciplinate dall’art.1056 L.178/2020, il quale dispone: “il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro”.

Riteniamo dunque che, ai fini del quesito posto, si applicherà l’aliquota del 50% fino alla quota di investimento pari a 2,5 milioni di euro, mentre sulla restante parte di investimento si applicherà l’aliquota del 30%.

Teresa Donofrio

Martina Gallo

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