Copertura assicurativa per le assenze dovute a contagio da COVID-19
I casi di contagio da COVID-19 verificatisi in occasione di lavoro sono trattati alla stregua di un infortunio sul lavoro per tutti i dipendenti del settore pubblico e privato. In alcune ipotesi specifiche il nesso di causalità tra la prestazione lavorativa e la contrazione del virus si considera esistente sulla base di una presunzione semplice.
Emergenza Coronavirus: il premio di 100 euro per i dipendenti
Il c.d. Decreto Cura Italia, contenente misure di sostegno per famiglie e imprese per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto l’erogazione di un premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria azienda nel mese di marzo 2020. L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il recupero in compensazione, tramite i modelli F24 e F24EP, del premio erogato ed ha fornito alcuni chiarimenti, sotto forma di FAQ.
Coronavirus: ammortizzatori sociali estesi a tutto il territorio nazionale
In ragione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali sono state estese a tutto il territorio dello Stato. L’INPS, dopo le prime indicazioni sulle prestazioni di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga a favore delle aziende in difficoltà, ha fornito le istruzioni operative per l’accesso a tali misure a sostegno del reddito.
Emergenza Coronavirus: incremento dei permessi Legge 104
Ai lavoratori dipendenti del settore privato, che assistono una persona con handicap in situazione di gravità e a quelli a cui è stata riconosciuta una disabilità grave spettano, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperti da contribuzione figurativa, così articolati:
- 3 giorni di permesso (ordinari) per il mese di marzo 2020;
- 3 giorni di permesso (ordinari) per il mese di aprile 2020;
- ulteriori 12 giornate (introdotte dal “Decreto Cura Italia”), da fruire nell’arco dei predetti due mesi (marzo e aprile 2020).
L’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’utilizzo di tali giornate.
Emergenza Coronavirus: sospensione delle procedure di licenziamento collettivo ed economico
Dal 17 marzo 2020, per un periodo di 60 giorni successivi:
- sono sospese le procedure di riduzione collettiva del personale, ivi comprese quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020;
- è fatto divieto al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, ovvero per ragioni relative all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento dell’attività produttiva.
A seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il Legislatore, con l’articolo 23 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), ha introdotto la possibilità, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato di usufruire di un congedo di 15 giorni, continuativi o frazionati (la frazionabilità è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria).
In particolare, dal 5 marzo 2020 e per il periodo di chiusura delle scuole (attualmente previsto fino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori – probabili – proroghe), i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (anche adottivi o affidatari) hanno diritto ad usufruire, per assistere
- i figli di età fino a 12 anni (alla data del 5 marzo 2020), di un congedo non superiore a 15 giorni (continuativi o frazionati in giornate intere), indennizzato dall’INPS al 50%. Entrambi i genitori, alternativamente, possono beneficiare del congedo, per un totale complessivo di 15 giornate;
- i figli di età compresa tra 12 e 16 anni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (anche adottivi o affidatari) hanno diritto ad astenersi dal lavoro, per il medesimo periodo (quindi 15 giorni, continuativi o frazionati in giornate intere) senza alcuna indennità ma fermo restando il divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per assistere i figli portatori di handicap grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, non trova applicazione alcun limite di età ed il congedo (massimo 15 giorni) è indennizzato dall’INPS al 50%.
Per accedere al beneficio è necessario, in ogni caso, che nel nucleo familiare l’altro genitore non sia:
- disoccupato,
- non lavoratore o
- beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.
Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.
Per godere del congedo COVID-19 i genitori lavoratori:
- con figli di età fino a 12 anni devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’INPS, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti;
- i genitori con figli di età compresa tra 12 e 16 anni devono invece presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
Le procedure di compilazione e invio on line delle domande sono già in linea.
Gli interessati devono avvalersi delle consuete modalità messe a disposizione dall’Istituto, ossia: portale web dell’INPS, Contact center integrato o Patronati.