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DECRETO LIQUIDITÀ – FINANZIAMENTI SOCI NON POSTERGATI

 

Il recente D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto Liquidità) comprende numerose misure a sostegno della liquidità delle imprese, favorendo l’accesso al credito.

Fra i diversi soggetti che potrebbero apportare risorse finanziarie alle imprese in questo momento di crisi sono ricompresi non solo gli istituti di credito e gli organismi pubblici, ma anche gli stessi soci.

L’art. 8 del Decreto Liquidità afferma infatti che “Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile”.

Ciò significa che i finanziamenti effettuati dai soci a favore della propria società in un periodo compreso fra l’entrata in vigore del suddetto decreto e il 31 dicembre 2020 non sono “postergati”.

La regola della postergazione prevede che il rimborso di un finanziamento effettuato dai soci a favore della società avvenga in un momento successivo alla soddisfazione degli altri creditori della società stessa. La norma, concepita per affrontare il frequente fenomeno della sottocapitalizzazione nominale, costituisce nondimeno un notevole deterrente alla volontà dei soci di “investire” risorse proprie nella società. A questo proposito, basti pensare al fatto che il rimborso del finanziamento (ove possibile e in qualsiasi momento richiesto) dovrà avvenire a seguito di una complessa analisi di bilancio e, in caso di fallimento della società, l’ammontare del finanziamento del socio risulterà, nella maggioranza dei casi, del tutto irrecuperabile.

La suddetta regola usualmente si applica a qualsiasi forma di finanziamento di un socio alla sua società (nelle diverse forme del mutuo, apertura di credito, dilazione di pagamento, leasing finanziario, successione del socio in una preesistente posizione creditoria di un terzo nei confronti della società etc.) effettuato in un momento di “squilibrio fra patrimonio netto e indebitamento” o in un momento in cui sarebbe stato necessario un conferimento. La valutazione dello squilibrio viene effettuata, quindi, al momento della concessione del finanziamento. Per verificare se lo squilibrio debba essere qualificato “eccessivo” si considerano i consueti indici di bilancio, quali strumenti di valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, oltre ai criteri che le scienze aziendali hanno fornito, al fine di verificare quando tali indici possono porre in rilievo una situazione di squilibrio e quale sia la gravità della stessa.

Ebbene, come anticipato, i finanziamenti soci effettuati fino al 31 dicembre 2020 non ricadono nella disciplina della postergazione. A prescindere da qualsiasi considerazione di bilancio, quindi, il socio finanziatore sarà equiparato a qualsiasi altro creditore.

Una simile disposizione normativa costituisce un’opportunità più unica che rara per apportare risorse finanziarie alla propria società senza ricadere in un regime normativo penalizzante. Consigliamo, comunque, particolare attenzione nella predisposizione del finanziamento. Un ausilio professionale consentirà di cogliere al meglio le opportunità offerte dalla disposizione esaminata, evitare profili di indeterminatezza (come il rischio che il finanziamento risulti a fondo perduto) e valutare interessanti possibilità connesse di protezione del patrimonio aziendale.

Avv. Francesco Cecchinato

 

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