Quesiti e approfondimenti

Correzione di errori in un bilancio di srl già depositato

Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore

D: Una srl ha chiuso il bilancio 2016, e dopo l’approvazione dell’assemblea lo ha regolarmente depositato. Successivamente è emerso un errore contabile commesso nel 2016, che ne modifica sensibilmente il risultato d’esercizio. Possiamo riconvocare l’assemblea e depositare un bilancio corretto, in sostituzione di quello precedentemente depositato? Ai fini fiscali, possiamo presentare il Modello Redditi 2017 con i dati corretti, visto che siamo ancora nei termini?

R: A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, il novato principio contabile OIC 29 prevede tre differenti tipologie di errori. La prima tipologia fa riferimento a quegli errori che, individualmente od insieme ad altri errori, possono influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio (errori rilevanti). La seconda tipologia fa riferimento a quegli errori che non incidono sulle decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio (errori non rilevanti). Infine, l’ultima tipologia è quella che comprende gli errori così gravi da rendere annullabile o nulla la delibera di approvazione del bilancio; tale casistica esula dal campo di applicazione del sopracitato principio contabile, data la rilevanza giuridica della questione. Si evidenzia che non sono stabiliti valori numerici oppure determinate soglie, al fine di poter inquadrare l’errore in una delle tre suddette tipologie, dal momento che ad incidere sulla rilevanza dell’errore sono la dimensione e la natura dell’errore medesimo, nonché le determinate circostanze in cui l’errore viene a verificarsi. L’OIC 29, pertanto, stabilisce quali siano le procedure da seguire al fine della correzione degli errori rilevanti e non. Per quanto concerne gli errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, la correzione di quest’ultimi è contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui l’errore è individuato; il principio contabile specifica che solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo, tuttavia si può anche ricorrere ad una diversa componente del patrimonio netto, nel caso in cui venga ritenuta più appropriata. Viceversa, la correzione degli errori non rilevanti è contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui l’errore viene individuato. Come precisato dal suddetto principio contabile, gli errori rilevanti devono essere corretti pure nel bilancio dell’esercizio precedente, ai fini comparativi. Alla luce di quanto appena esposto, segnaliamo che, nel caso in cui il bilancio (prospetto contabile e/o nota integrativa) precedentemente depositato presso il Registro delle imprese non risulti corretto, a seguito dell’individuazione di un errore così grave da rendere annullabile o nulla la delibera di approvazione del bilancio (errore rientrante nella terza tipologia sopraelencata), e sia necessario ridepositarlo e risulti pure variato il risultato d’esercizio, l’assemblea della società provvederà ad una nuova approvazione del bilancio e si dovrà procedere ad un nuovo deposito di quest’ultimo, con tutta la documentazione. Nel quadro “note” del modello della pratica si dovrà specificare che si tratta di nuova approvazione a rettifica della precedente. Il secondo deposito sarà soggetto al pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo previsti. Pertanto, in tale casistica, consigliamo di rivolgersi alla propria Camera di Commercio al fine di conoscere le corrette modalità operative del rideposito del bilancio d’esercizio. Ai fini fiscali, è possibile presentare il Modello Redditi SC 2017 ed il Modello Irap 2017 con i dati corretti, in quanto non è ancora scaduto il termine per presentare le predette dichiarazioni (termine prorogato al 31 ottobre 2017); di conseguenza, dovranno essere effettuati i corretti versamenti a seguito delle rettifiche apportate alle dichiarazioni fiscali.

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