Spettacolo: modalità di richiesta massiva del certificato di agibilità
Messaggio INPS n. 2874 del 19 luglio 2022
A partire dal 21 luglio 2022 è stata introdotta una nuova modalità di richiesta massiva dei certificati di agibilità per le imprese del settore dello spettacolo, al fine di automatizzare i processi che riguardano i soggetti preposti a tale richiesta, evitando l’accesso al portale dell’Istituto. In particolare, la nuova soluzione prevede la richiesta massiva dei certificati di agibilità tramite l’utilizzo del sistema di PEC, dopo essersi accreditati tramite l’apposita funzione presente all’interno dell’attuale applicazione telematica.
Conversione Decreto Aiuti: le misure in materia di lavoro
Legge n. 91 del 15 luglio 2022 di conversione del DL n. 50/2022 (G.U. n. 164 del 15 luglio 2022)
È stata pubblicata la legge di conversione del Decreto Aiuti, recante disposizioni per i datori di lavoro/sostituti d’imposta relativamente a:
- indennità una tantum per i lavoratori part-time ciclico verticale;
- indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti, pensionati ed altre categorie di soggetti;
- proroga dell’indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa;
- reddito di cittadinanza ed offerte di lavoro congrue;
- proroga dei versamenti per società e federazioni sportive;
obblighi vaccinali per la prevenzione dell’infezione da Covid-19.
Iscrizione azienda e dichiarazione sull’esistenza di rapporti di parentela
Messaggio INPS n. 2819 del 14 luglio 2022
È stato implementato il modulo telematico “Iscrizione Azienda” per cui, in fase di prima iscrizione, il datore deve dichiarare se tra i lavoratori assunti sono presenti soggetti ai quali lo stesso è legato da rapporti di coniugio, di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2° grado. In caso positivo, il dichiarante deve inserire nell’apposito campo il codice fiscale del lavoratore e scegliere nel menu a tendina il tipo di relazione che lo lega al dipendente. La dichiarazione è richiesta nelle ipotesi in cui nell’istanza di iscrizione viene selezionata come forma giuridica: azienda agricola, impresa familiare, impresa individuale, persona fisica, proprietario di fabbricato, società di fatto, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società semplice, studio.
Incentivo per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza: nuove regole
Messaggio INPS n. 2766 dell’11 luglio 2022
L’Istituto, oltre a fornire chiarimenti in ordine alle novità introdotte in materia di agevolazioni collegate ai beneficiari del Rdc:
- comunica la modifica del modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’esonero in oggetto, al fine di recepire le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022;
fornisce le istruzioni applicative per l’esonero spettante in caso di assunzione di soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza per il tramite di Agenzie per il lavoro.
ESENZIONE FINO A 200 EURO PER I BUONI CARBURANTE EROGATI AI DIPENDENTI
Il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 (c.d. Decreto Ucraina) ha previsto la possibilità, per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a 200 euro per lavoratore.
In attuazione di quanto disposto dal suddetto decreto, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27 del 14 luglio 2022, ha fornito chiarimenti.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
L’agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano nel settore privato, compresi gli enti pubblici economici, i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti. Sono, invece, escluse le amministrazioni pubbliche.
I lavoratori dipendenti destinatari dei buoni carburante sono coloro i quali producono reddito di lavoro dipendente.
Oggetto dell’agevolazione sono le erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione come benzina, gasolio, GPL e metano, compresa la ricarica di veicoli elettrici. Deve trattarsi di erogazioni in natura, mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, con esclusione di quelle in denaro.
Aspetti fiscali
Sotto il profilo fiscale, il bonus carburante di 200 euro rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal comma 3, art. 51 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (limite di esenzione di euro 258,23 per ciascun periodo d’imposta). Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere
- un valore di 200 euro per uno o più buoni carburante e
- un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburante.
Ai fini della tassazione, il buono carburante, il cui valore superi, nel periodo d’imposta 2022, la soglia di 200 euro, concorre interamente a formare il reddito e non solo per la quota eccedente.
Analogamente a quanto previsto per le erogazioni soggette al limite di 258,23 euro, anche per quelle corrisposte per i rifornimenti di carburante che beneficiano dell’esenzione fino a 200 euro deve trattarsi di erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente (ad eccezione delle esclusioni specificamente previste).
I buoni carburante che, per il periodo d’imposta 2022, beneficiano dell’esenzione dalla formazione del reddito fino a 200 euro possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee) e senza necessità di preventivi accordi contrattuali. È ammessa la possibilità di erogare i buoni in sostituzione dei premi di risultato detassabili su scelta del lavoratore.
Sarà possibile erogare i buoni carburante fino al 12 gennaio 2023 beneficiando della relativa agevolazione valida per il periodo d’imposta 2022, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente.
Deducibilità dal reddito d’impresa
L’Agenzia delle Entrate si è espressa a favore dell’integrale deducibilità del costo connesso all’acquisto dei buoni carburante dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.