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COVID-19 : DECRETO “CURA ITALIA” E SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D: Si chiede se il termine di novanta giorni previsto per la conclusione dell’istanza di accertamento con adesione di cui all’articolo 6-comma 2 bis del D.Lgs. 218/1997 sia oggetto di sospensione per effetto delle misure introdotte al fine di contenere l’emergenza epidemica da Covid-19. In sostanza, i 90 giorni utili alla presentazione del ricorso sono stati congelati fino alla data del 11 Maggio 2020 come da Circolare n. 6/E dell’Agenzia Entrate? Chiedo Vostra delucidazione anche alla luce di un articolo pubblicato sulla rivista Norme e Tributi del 27 Aprile 2020.

R: La questione sollevata dall’autore del quesito continua ad essere molto discussa.

L’art 36, D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, ha infatti modificato il termine previsto dall’art. 83, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, prorogando all’11 maggio la sospensione dei termini relativi alle attività processuali, comprese le impugnazioni.

Tuttavia, la disposizione in oggetto ha destato sin da subito numerosi dubbi. In particolare, non risulta chiaro se la stessa sospensione possa essere estesa ai termini per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Secondo un’interpretazione letterale della norma, pare infatti che la sospensione, prevista dal decreto, valga per i soli procedimenti giudiziari e non anche per quelli amministrativi, fra cui rientrerebbe l’adesione. In tale contesto d’incertezza è intervenuta la Circolare n. 6/E/2020 dell’Agenzia Entrate la quale ha fornito un proprio parere sulla questione. Secondo l’Agenzia la sospensione in oggetto dovrebbe valere anche per l’accertamento con adesione, con la conseguente cumulabilità dei termini previsti per la presentazione dell’istanza (90 giorni) con la nuova sospensione prevista dal Decreto “Liquidità” (64 giorni). L’Agenzia negherebbe invece la medesima estensione con riferimento ai termini per il pagamento dell’adesione (Circ. n. 10/E/2020 dell’Agenzia Entrate).

Posto il parere favorevole dell’Agenzia, persistono numerosi dubbi da parte della dottrina la quale continua a sollevare la necessità di un intervento normativo.

Teresa Donofrio

Perla Ceccato

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