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CORONAVIRUS E RAPPORTI BANCARI: SOSPENSIONI, DILAZIONI E GARANZIE

 

Sono molti i profili economici e sociali della vita del Paese sconvolti dall’emergenza COVID-19. Nell’ambito dei rapporti bancari, con l’aggravarsi del contagio e delle sue conseguenze, si sono susseguite misure legislative e convenzionali sempre più incisive di sostegno alle persone fisiche e alle imprese.

Nello specifico, le suddette misure si sono sviluppate in tre categorie:

  • nei confronti delle persone fisiche, sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa;
  • nei confronti delle imprese, sospensione e allungamento dei finanziamenti;
  • nei confronti delle imprese, estensione dell’operatività del Fondo Garanzia PMI.

Di seguito si procede analiticamente a una disamina sintetica delle diverse categorie sopra indicate.

· Misure a sostegno delle persone fisiche, sospensione dei mutui per l’acquisto della primacasa

Le misure legislative a sostegno delle persone fisiche nei rapporti con gli istituti di credito hanno seguito la direttrice di un intervento focalizzato sui mutui per l’acquisto della prima casa.

Già l’art. 26 D.L. 9/2020 prevedeva, infatti, l’estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cfr. L. 244/2007 art. 2, co. 476-479 e DM 132/2010). La disposizione garantisce la possibilità di congelamento per un massimo di 18 mesi del mutuo per l’acquisto della prima casa, con sospensione del pagamento delle rate, al ricorrere di alcune specifiche condizioni:

  1. il soggetto richiedente deve aver subito la sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni,
  2. il mutuo deve essere stato acceso per un’abitazione principale sita sul territorio nazionale (non sino ricompresi gli immobili di lusso),
  3. l’importo erogato per il mutuo non deve essere superiore ad Euro 250.000,00,
  4. il contratto di mutuo deve essere stato stipulato da più di un anno rispetto alla data di richiesta della sospensione,
  5. l’ISEE del richiedente non deve essere superiore ad Euro 30.000,00.

Il D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) ha ulteriormente potenziato questa misura disponendo che per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto, la sospensione di 18 mesi potrà essere richiesta da lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che

  1. autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019,
  2. il suddetto calo derivi dalla chiusura o dalla restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus,
  3. nel caso di cui ai due precedenti punti, non è richiesto uno specifico ISEE per accedere alla sospensione.

Per accedere alla sospensione, il beneficiario presenta domanda presso la banca in cui è in corso di ammortamento il relativo mutuo.

Nella domanda, corredata della necessaria documentazione, deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene richiesta la sospensione del pagamento.

Il modello da presentare è disponibile al link

http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fondo_mutui/ind ex.html

Si precisa, infine, che potrebbero essere emanate con apposito decreto del MEF ulteriori disposizioni funzionali all’applicazione delle misure sopra descritte.

· Misure a sostegno delle imprese, sospensione e allungamento dei finanziamenti

Nel quadro dell’emergenza COVID-19, la prima misura a tutela delle imprese nei rapporti con gli istituti di credito è stata di natura convenzionale, la c.d. “moratoria ABI”.

Il 10/3/2020, infatti, l’ABI e le associazioni d’impresa hanno firmato un accordo per l’estensione alle sole PMI danneggiate dall’emergenza Coronavirus delle misure “Imprese in ripresa 2.0” in rapporto ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020.

Nei confronti delle banche aderenti sarà possibile richiedere alternativamente

  1. la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio e lungo termine (mutui), alle operazioni di leasing immobiliare o mobiliare o alle operazioni assimilabili. Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi con traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e corresponsione degli interessi alle scadenze originarie;
  2. l’allungamento della scadenza dei finanziamenti. L’allungamento è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario. Il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito fino a un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine l’allungamento sarà pari a 270 giorni e per il credito agrario a 120 giorni.

Le condizioni per accedere alla sospensione/allungamento connessi alla moratoria ABI sono le seguenti:

  1. le PMI che effettuano la domanda non devono avere posizioni debitorie classificate non-performing,
  2. le rate non possono essere scadute da più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda,
  3. non sono compresi nella moratoria i finanziamenti in relazione ai quali sia stata già concessa la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda,
  4. qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell’operazione di sospensione/allungamento.

Con riferimento alla moratoria ABI sarà possibile verificare l’elenco delle banche aderenti e accedere alla modulistica per la domanda al seguente link

https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Nuovo- accordo-per-il-credito-2019.aspx

Alla ratio delle misure di sostegno previste dalla moratoria ABI si sono poi ispirate le disposizioni del Decreto Cura Italia.

All’art. 56 del D.L. 18/2020 si prevede, infatti, che su comunicazione delle PMI danneggiate dall’epidemia COVID-19 (corredata dalla relativa autocertificazione) sia disposta:

  1. l’impossibilità di revoca in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020 delle aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata;
  2. la proroga fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, alle medesime condizioni;
  3. la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrari. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Possono beneficiare delle misure sopra descritte le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

· Misure a sostegno delle imprese, estensione dell’operatività del Fondo garanzia PMI

L’art. 49 del Decreto Cura Italia prevede un importante potenziamento dell’attività del Fondi centrale di garanzia PMI, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, con le disposizioni di seguito richiamate analiticamente:

  1. la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  2. l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
  3. per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
  4. sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  5. le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;
  6. per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
  7. salve altre specifiche previsioni, sono in ogni caso escluse dalla garanzia del Fondo le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  8. per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a Euro 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  9. per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
  10. sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;
  11. le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;
  12. sono prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

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Lo Studio Legale rimane a Vostra disposizione per ogni necessario approfondimento in materia.

Avv. Francesco Cecchinato

 

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