Quesiti e approfondimenti

Sfruttamento dei diritti d’autore: gli ebook

D: Un contribuente, che svolge abitualmente l’attività di traduttore di testi, realizza alcuni “ebook” che pone in vendita attraverso un noto portale di vendite on line, il quale gli riconosce un corrispettivo prefissato per ogni testo scaricato. Si chiede se tale operazione sia inquadrabile come una cessione dei diritti di sfruttamento economico dell’opera digitale e, in quanto tale, non soggetta a IVA e rientrante tra i redditi diversi oppure, al contrario, debba essere fatturata al portale con IVA e trattata come le “normali” prestazioni di traduzione.

R: Ai sensi dell’art. 4, L. 22.4.1941 n. 633 (G.U. 16.7.1941 n. 166), sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, “senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa” tra cui la norma ricomprende “le traduzioni in altra lingua”. Quindi la traduzione di libri è considerata giuridicamente sia un’elaborazione del lavoro altrui che un’opera dell’ingegno, ovvero di contenuto creativo (così come l’opera d’autore originaria da cui è stata creata). Detto questo, dal tenore del quesito, pare che il lettore abbia optato non per la vendita diretta delle sue opere su internet ma per la cessione a terzi dei diritti di sfruttamento economico dell’opera. L’autore di un’opera, infatti, ha facoltà di cedere ad altri (il noto portale di vendite on line) il diritto di sfruttare economicamente quell’opera cedendola a clienti finali, percependo lui una percentuale concordata su ogni vendita. In ogni caso lo sfruttamento dei diritti d’autore non è soggetto ad IVA a sensi dell’art. 3 del DPR 633/72, co. 4, lettera a), salvo il caso in cui sia effettuato da soggetti diversi da quelli citati nella norma (es. editori, distributori, ecc.). I compensi percepiti dall’autore dell’opera a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore, se conseguiti nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo professionale (come nel caso del quesito), ai fini delle imposte sui redditi, sono classificati come redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2) del DPR n. 917/86). In questo caso su tali proventi all’autore spettano deduzioni forfettarie nella seguente misura: – del 25% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età pari o superiore ai 35 anni, alla data di percezione dei redditi dichiarati; – del 40% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età inferiore ai 35 anni. Infatti la circolare 9/E/2019 ha chiarito che i redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere di ingegno da parte dell’autore sono rilevanti ai fini della verifica della soglia di 65mila euro prevista per l’accesso/permanenza al/nel regime forfetario solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo; tale circostanza, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia, si ritiene sussistente qualora sulla base di fatti specifici, i diritti d’autore non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo. La stessa circolare precisa poi che qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d’autore, in base all’articolo 53, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 dell’articolo 54. Il comma 8, in particolare, dispone che questi redditi sono costituiti dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese o del 40% se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni. Su tali redditi, al netto delle deduzioni sopra indicate, se l’editore o il portale web sono soggetti fiscalmente residenti in Italia, deve essere applicata da questi una ritenuta d’acconto del 20%.

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