Quesiti e approfondimenti

Assegnazione agevolata di beni ai soci di snc: utilizzo di riserva di rivalutazione solo civilistica

Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore

D: Una snc nel 2008 ha effettuato una rivalutazione solo civilistica degli immobili rilevando una riserva civilistica di 1,2 milioni di euro. Intende ora procedere all’assegnazione agevolata con successiva estinzione della società attribuendo ai beni assegnati un valore di 800 mila con una plusvalenza di 550 mila sulla quale la società paga l’8% di imposta sostitutiva. Il costo fiscale della partecipazione dei soci è zero. La riserva annullata per l’assegnazione è quella civilistica. Trattandosi di distribuzione di riserva solo civilistica è corretto dire che in capo ai soci non si crea alcuna imposizione?

R: Nel caso di assegnazione agevolata di cui al quesito, l’utilizzo della riserva costituita a fronte della rivalutazione di beni dell’impresa con rilevanza solo civilistica, effettuata ai sensi del D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009, non determina l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 13% ex art. 1, co. 116, L. 208/2015, in quanto non rappresenta riserva in sospensione d’imposta. Come specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009, n. 22/E, la distribuzione oppure il prelevamento del saldo attivo risultante dalla rivalutazione solo civilistica da parte di una società di persone in contabilità ordinaria è “irrilevante ai fini della tassazione” ed, inoltre, “la distribuzione effettuata da una società di persone non produce effetti neanche ai fini del costo fiscale della partecipazione”. Dunque, la predetta distribuzione senza rilevanza fiscale non concorre a formare il reddito dei soci.

 

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