Quesiti e approfondimenti

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Contributo CONAI

Prima di proseguire oltre, facciamo presente che il termine di iscrizione al CONAI scadeva il 28.02.1999 in proroga a quanto inizialmente stabilito dal D.Lgs. n. 22/97. Entro un mese dalla data di inizio attività (il computo decorrere dalla prima fattura emessa o ricevuta), l’adesione al CONAI è obbligatoria per tutte le aziende di nuova costituzione, o per quelle che iniziano una nuova attività che comporti la produzione e/o l’utilizzo di imballaggi: è evidente che nella vostra situazione potrebbero ravvisarsi condizioni di emersione dei presupposti per l’obbligo di adesione e versamento del contributo anche in esercizi precedenti, ma mai soddisfatti.

 

Da un’attenta lettura della “guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale” si evince, inoltre, che la Vostra azienda può essere ricondotta alla macro categoria degli “utilizzatori” in quanto “importatrice di imballaggi pieni”, cioè di merci imballate che vengono immesse nel mercato nazionale. Per essere inquadrati come “importatori di imballaggi pieni” tendenzialmente si fa riferimento a qualunque tipo di importazione di merci (gli imballaggi pieni non sono altro che le merci imballate, cioè confezionate in imballaggi primari, secondari e terziari). Ogni importatore, quindi, quando acquista delle merci all’estero, ottiene contestualmente anche gli imballaggi che le contengono e, di conseguenza, immette questi imballaggi nel territorio nazionale. Da questo punto di vista può essere assimilato ad un produttore in quanto “genera” dei materiali destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio (e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

Se questa, può essere inquadrata come qualificazione principale, a seguito dei chiarimenti ricevuti, ai fini del CONAI, la Vostra azienda è catalogabile anche come “acquirente riempitore di imballaggi vuoti”, nonché “commerciante di imballaggi pieni”.

Per essere ancora più espliciti, i soggetti tenuti al versamento del contributo sono coloro che per primi immettono l’imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi produttori/importatori di imballaggi vuoti, oppure gli importatori di merci imballate (proprio come nel vostro caso) o i commercianti.

Si precisa, inoltre, che il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare della vita degli imballaggi, denominato “prima cessione”. Si tratta, sostanzialmente, del momento nel quale l’imballaggio finito passa “dall’ultimo produttore al primo utilizzatore”, oppure nel caso in cui il materiale di imballaggio passa da un “produttore di materia prima ad un auto produttore”.

 

L’adesione al CONAI, quindi, si traduce nella detenzione di una quota di partecipazione nel Consorzio stesso. Sul punto, l’adesione comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di Euro 5,16, al quale va aggiunto un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori ad Euro 500.000. Pertanto, il consorziato è tenuto a dichiarare, a seconda della categoria di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi, o l’ammontare dei ricavi dell’ultimo esercizio.

 

L’iscrizione al CONAI nella macro categoria degli “utilizzatori” implica il dover precisare il settore di appartenenza (a titolo esemplificativo utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

L’attività di importazione di imballaggi pieni obbliga, inoltre, alla dichiarazione periodica e al versamento del contributo ambientale per singolo materiale su tutti gli imballaggi che, a seguito di importazioni, vengono immessi al consumo.

Per completezza sul’argomento trattato facciamo presente che la definizione di “imballaggi pieni” comprende due casi diversi:

a)         merci imballate per uso diretto,  in cui gli imballaggi vengono trasformati immediatamente in rifiuti;

b)        merci imballate destinate alla rivendita, situazione in cui non si assiste ad un uso diretto degli imballaggi, ma gli stessi vengono immessi al consumo insieme alle merci.

 

Infine, lo Statuto ed il Regolamento CONAI prevedono che il contributo ambientale debba essere indicato anche nelle successive fatture di vendita dell’importatore (importatore e rivendita di merci imballate), e nelle fatture di vendita successive alla prima cessione (per i materiali acquisiti in Italia, ad esempio dagli utilizzatori). Il cedente deve alternativamente evidenziare il contributo CONAI in fattura per referenza, oppure utilizzare la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”.

Nel caso, invece, di “acquirente-riempitore di imballaggi vuoti” si richiedono solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Non a caso, infatti, gli acquirenti-riempitori che acquistano gli imballaggi in Italia devono pagare il contributo esposto in fattura, ed apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita.

Infine, in ipotesi di soggetto qualificabile come “commerciante di imballaggi pieni”, gli obblighi scattano solo se si procede con acquisto di imballaggi pieni all’estero, e vi sia, poi, la successiva immissione al consumo.

 

Da un punto di vista del conteggio del contributo dovuto, facciamo presente che lo stesso viene determinato in base ad un calcolo forfettario su qualunque valore di acquisto delle merci imballate al netto di I.V.A. e spese di trasporto. L’aliquota, indipendentemente dal valore complessivo delle importazioni, per esempio, è pari allo 0,07% sul valore complessivo delle importazioni.

In alternativa, CONAI prevede un’ulteriore procedura di calcolo forfettario, in base ad un unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (senza distinguere tra i sei materiali d’imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari, né tra alimentari e non alimentari), in particolare:

a)       53,00 €/ton (fino al 30.06.2011);

b)      48,00 €/ton (dall’01.07.2011).

 

Se, quindi, quanto affermato chiarisce l’obbligo di adesione al CONAI e al versamento del relativo contributo, per ogni riferimento pratico rinviamo alla circolare allegata, viste le svariate ipotesi che in questa sede è difficile trattare in maniera esaustiva data l’articolazione della materia.

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