Quesiti e approfondimenti

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CREDITO D’IMPOSTA 4.0 – BENI ACQUISTATI IN ANNI DIFFERENTI

D: Poniamo il caso di una società che ha acquistato ad ottobre 2021 un macchinario nuovo autonomamente agevolabile, entrato in funzione a novembre 2021, corredato da un accessorio in comodato d’uso gratuito con opzione di acquisto prevista ab origine ed esercitata a gennaio 2022, mese nel quale viene completata anche l’interconnessione e redatta la perizia; si chiede se sia corretto considerare come periodo di realizzo l’anno 2021 (credito d’imposta 50% – art.1 c.1056 L.178/2020) per l’intero investimento oppure l’anno 2021 per il solo macchinario acquistato ad ottobre 2021 e l’anno 2022 (credito d’imposta 40% – art.1 c.1057 L.178/2020) per l’accessorio acquistato a gennaio 2022.

 

R: L’art.1, comma 1056, della Legge di Bilancio 2021 (L. n.178/2020) riconosce un credito d’imposta sull’acquisto di beni strumentali nuovi 4.0, pari al 50% dell’investimento, nel caso in cui questo sia effettuato nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31.12.2022 (termine posticipato rispetto all’originale scadenza fissata al 30.06.2022 dal Decreto Milleproroghe 2022), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Diversamente, il successivo comma 1057 riduce l’aliquota del credito al 40% del costo nel caso in cui l’investimento sia effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, in caso di valida prenotazione. Si ricorda, inoltre, che il credito d’imposta 4.0 è utilizzabile in compensazione – in tre quote annuali di pari importo – dall’anno di avvenuta interconnessione.

In risposta al quesito posto, per individuare la data di effettuazione dell’investimento, e quindi la normativa applicabile, già la circolare 4/E/2017 aveva chiarito che occorre applicare le regole generali in materia di competenza stabilite dall’articolo 109, commi 1 e 2, Dpr 917/1986 (Tuir), secondo cui, per l’acquisto di beni mobili (anche in leasing), rileva la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Si precisa inoltre, che è stata più volte affermata anche nell’ambito dell’agevolazione di cui trattasi la sostanziale equivalenza, tra l’acquisto in proprietà tramite contratto di compravendita del bene e la sua acquisizione con contratto di leasing; non rilevano invece la consegna e l’uso di beni tramite contratto di comodato d’uso gratuito. Ne consegue che l’agevolazione sarà applicabile per il bene in comodato d’uso, soltanto dopo l’esercizio dell’opzione d’acquisto (quindi nel 2022).

Infine, secondo la risposta ad interpello n. 712/2021, nel caso di un investimento complesso, costituito da un insieme di beni (e servizi), consegnati in tempi differenti da fornitori terzi, si è in presenza di una serie di atti di investimento realizzati per mezzo di diverse ed autonome acquisizioni di beni e servizi effettuate presso diversi fornitori. Pertanto, si ritiene che i costi sostenuti debbano essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili – e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore – facendo riferimento all’acquisto in proprietà di ciascun bene e di ciascun servizio ad esso correlato (onere accessorio).

Riteniamo valida quindi la seconda soluzione ipotizzata dall’istante.

 

Teresa Donofrio

Martina Gallo

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