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LA LETTERA DI CREDITO E LA CERTEZZA DEI PAGAMENTI INTERNAZIONALI

 

Le problematiche connesse al commercio internazionale, in particolare in aree extra-europee, sono ben note e facilmente individuabili.

 

L’imprenditore che si approccia a una compravendita internazionale sotto il profilo del venditore deve affrontare le notevoli problematiche connesse alla certezza dei pagamenti. Anche nel caso in cui il contratto di compravendita fosse ineccepibile (requisito fondamentale per qualsiasi compravendita internazionale di una certa rilevanza), agire in giudizio in un paese straniero per il recupero del credito potrebbe risultare estremamente complicato e costoso.

 

La soluzione ideale potrebbe essere, naturalmente, la previsione del pagamento a mezzo bonifico anticipato. Purtroppo, una simile clausola contrattuale spesso risulta sgradita al compratore per le medesime ragioni di “sfiducia” che inducono il venditore a richiederla (il compratore teme, infatti, problemi nella trasmissione della merce richiesta).

 

La “lettera di credito” (o “credito documentario”) costituisce una soluzione idonea a garantire sia gli interessi del compratore che quelli del venditore. In sintesi, per “lettera di credito” si intende una promessa al venditore da parte di una banca (“banca emittente”) di pagarlo al momento in cui il compratore ottiene la documentazione idonea al ritiro della merce (a titolo esemplificativo la polizza di carico).

 

La sicurezza del pagamento connessa all’emissione della lettera di credito si fonda su due aspetti sostanziali: 1) l’affidabilità della banca emittente; 2) l’irrevocabilità della lettera di credito.

 

La lettera di credito è definita, infatti, “revocabile” nel caso in cui essa possa essere appunto revocata dalla banca emittente al ricorrere di particolari condizioni o, in alcuni casi, anche senza una specifica motivazione. Il venditore dovrà, naturalmente, privilegiare una lettera di credito di natura “irrevocabile”.

 

L’affidabilità della banca emittente deve essere invece valutata dall’esportatore sotto il profilo della solvibilità dell’istituto e della sua presenza internazionale. Nel caso ipotetico in cui la banca emittente fosse presente unicamente nel paese del compratore, il venditore potrebbe scontare le medesime problematiche di recupero del credito internazionale anche nei confronti di tale intermediario. Si potrà, in questo caso, prevedere la necessità che la lettera di credito sia “confermata” da una banca attiva nel paese del venditore e di comprovata solidità (“banca confermante”). La banca confermante assumerà la medesima obbligazione di pagamento nei confronti del venditore e, una volta effettuato il pagamento, si rivarrà sulla banca emittente.

 

Per un ulteriore approfondimento su questo strumento di pagamento, rinvio ad alcune pubblicazioni di Globartis in tema di commercio internazionale (https://blog.globartis.com/be-sure-to-get-paid-with-the-irrevocable-letter-of-credit/; https://blog.globartis.com/the-only-type-of-letter-of-credit-exporters-should-avoid/ ).

 

Avv. Francesco Cecchinato

 

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