Quesiti e approfondimenti

Condividi:

Varie lettere d’intento

In particolare, il dubbio sollevato circa la possibilità o meno di emissione di dichiarazione d’intento in caso di prestazioni di manutenzione ordinaria su di un fabbricato detenuto in leasing non trova riscontro. Infatti, stante l’attuale disciplina vigente in materia, così come integrata secondo quanto disciplinato dalla Legge n. 28/1997, non sono acquisibili in sospensione I.V.A. con ricorso alle “lettere d’intento” i terreni edificabili e gli immobili, nonché i canoni di leasing immobiliare ed i contratti di appalto per la realizzazione degli immobili.

E’ evidente, quindi, che nulla osta all’emissione di dichiarazione d’intento a fronte della ricezione di una prestazione generica (nella fattispecie manutenzione ordinaria su impianto elettrico).

Per quanto riguarda le modalità di consegna, anche qui la norma di riferimento non esplicita nulla, ma si sottolinea l’importanza che la presentazione della dichiarazione d’intento debba avvenire obbligatoriamente in data anteriore al verificarsi del momento impositivo a fini I.V.A. (art. 6 D.P.R. n. 633/72): ci riferiamo, quindi, alla consegna per i beni, al pagamento della prestazione, o alla fatturazione se anticipata.

A fini di maggior tutela, nel caso in cui la dichiarazione d’intento sia consegnata a mano  (c.d. “sue proprie mani”, o “SPM”) consigliamo di far apporre da chi la riceve un timbro con data, oppure di farsi rilasciare una dichiarazione di avvenuta ricezione. E’ evidente, comunque, che la spedizione a mezzo raccomandata fuga ogni dubbio di veridicità circa l’apposizione di “data certa”. Mezzi alternativi di spedizione delle dichiarazioni d’intento, ugualmente validi, potrebbero essere costituiti dal fax, oppure mail (da indirizzo pec di invio, a indirizzo pec di ricezione).

 

Infine, benché la cosa debba essere osservata dal prestatore del servizio, si ricorda che il c.d. “Decreto Semplificazioni” ha modificato il termine per la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento che passa dal 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione, al 16 del mese successivo rispetto alla chiusura del periodo di liquidazione in cui confluiscono le operazioni riconducibili alla lettera d’intento.

Per chiarire quanto appena illustrato, giova la formulazione del seguente esempio:

  1. Lettera Cliente X ricevuta a marzo 2012;
  2. Emissione di prima fattura senza IVA in ossequio alla lettera d’intento ricevuta a luglio 2012;
  3. Termine per la presentazione telematica: 16.08.2012 se soggetto mensile; 16.10.2012 se soggetto trimestrale.

Hai un quesito da inviarci?

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO QUESITO
 

Email: info@admassociati.it