Quesiti e approfondimenti

Unica registrazione per più documenti e fattura albergo

In particolare, ai sensi dell’articolo 6, commi 6 e 7 D.P.R. n. 695/1996, relativo alle semplificazioni in materia d’I.V.A., le fatture di importo inferiore ad Euro 154,94, anche se relative a beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, o dell’arte o professione, possono essere annotate complessivamente, tramite un documento riepilogativo. In questa ipotesi si procede come segue:

a) le singole fatture vanno numerate progressivamente al pari delle altre di importo superiore;

b) le stesse vengono riportate in un documento riepilogativo che assume la figura di una distinta, sulla quale devono essere indicati i numeri attribuiti dal destinatario, l’imponibile e l’imposta complessiva distinti per aliquote;

c) il documento riepilogativo va annotato autonomamente con un proprio numero progressivo, entro i termini ordinari previsti, in linea generale, per la registrazione delle fatture di acquisto.

Ovviamente affinchè questa procedura sia perseguibile non solo le fatture devono essere contraddistinte da “piccoli importi” entro l’ammontare di Euro 154,94 (vecchie 300.000 Lire), ma devono anche essere intestate all’azienda. Diversamente, qualora le spese siano state sostenute in occasione di trasferte inerenti l’attività d’impresa, ma non siano documentate da fatture recanti l’intestazione dell’azienda (ad es.: ricevute fiscali o fatture intestate al dipendente o scontrini senza intestazione), allora le stesse non possono essere registrate nei libri IVA della società ma dovranno essere riepilogate in apposita nota spesa, adeguatamente compilata in ogni sua parte dal dipendente. Tuttavia, anche le fatture intestate alla società che vengono riepilogate nel suddetto documento unico devono essere inserite in copia nelle rispettive note spese di trasferta del dipendente, questo al fine di dimostrare l’inerenza della spesa ai fini della deduzione. Infine, precisiamo che la norma non prevede limiti massimi del valore riepilogato nel documento unico.

Con riferimento, invece, alle prestazioni alberghiere fruite all’estero dall’amministratore e da un dipendente in occasione di una trasferta inerente l’attività d’impresa , precisiamo quanto segue:

a) per il dipendente/collaboratore: tali spese sostenute sia direttamente dall’impresa (fattura intestata all’impresa o pagamento con carta di credito) sia se rimborsate al dipendente/collaboratore (fattura intestata al dipendente/collaboratore) purché debitamente documentate  non costituiscono mai reddito per il dipendente/collaboratore.

b) per l’impresa: sono deducibili, sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP, purché debitamente documentate (compilazione in ogni sua parte di adeguata nota spese), come costo di trasferta per un ammontare giornaliero a persona complessivo (vitto + alloggio) di € 180,76 per le trasferte in Italia e di € 258,23 per le trasferte all’estero.

Infine, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, facciamo presente che le prestazioni alberghiere godono di un regime derogatorio rispetto all’introduzione del nuovo criterio della committenza, di cui all’articolo 7-quater, comma 1 D.P.R. n. 633/72: la prestazione di servizio alberghiero è soggetta ad imposta in Francia, secondo la regola della localizzazione dell’immobile, e quindi non deve essere integrata secondo le regole del reverse charge. L’imposta francese assolta dall’azienda non può essere detratta, ma al limite può essere richiesta a rimborso con le nuove procedure previste dal novellato articolo 38-ter D.P.R. n. 633/72. La fattura non deve essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT di periodo. Di conseguenza, il documento in questione può essere registrato esclusivamente in contabilità, ripartito in due distinte note spese (del socio e del dipendente) e considerato costo deducibile secondo le regole sopra esposte (l’imposta francese naturalmente costituirà parte del costo solo se non viene richiesta a rimborso). 

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