In particolare, prima di proseguire, ai fini della presente disamina appare opportuno effettuare alcune brevi considerazioni iniziali, dal momento che la definizione di autocarro a fini fiscali è completamente diversa e difforme da quanto rinvenibile da definizioni di carattere “civile”.
Non a caso, infatti, l’Amministrazione Finanziaria si è espressa in varie occasioni sul punto, sottolineando il fatto che l’immatricolazione come “autocarro” non è si per sé sufficiente affinchè un automezzo si possa considerare “autocarro” anche a fini fiscali. I paletti fissati dall’Agenzia delle Entrate, sono così riassumibili:
a) codice di carrozzeria, riportato sulla carta di circolazione, “F0”;
b) posti a sedere almeno quattro;
c) rapporto fra la potenza del motore, espressa in kW, e la portata del veicolo, espressa in tonnellate, maggiore od uguale a 180.
Alla luce di questa elencazione, affinchè l’automezzo possa essere considerato “autocarro” a tutti gli effetti, oltre ad essere immatricolato come tale, occorre che almeno una delle tre condizioni non sia soddisfatta.
Di solito, le condizioni a) e b) sopra esposte sono soddisfatte, e quindi quella di cui al punto c) diventa stringente e vincolante. Di conseguenza, anche se il mezzo di trasporto oggetto di verifica è immatricolato come “autocarro” (N1), soddisfi non solo le condizioni a) e b), ma anche il test di cui al punto c) (rapporto superiore a 180), lo stesso sarà equiparabile ad un’autovettura e, quindi, soggetto alle limitazioni di deducibilità di cui all’articolo 164 T.U.I.R.
Formulata questa premessa, facciamo presente che, la “sublocazione” dell’autovettura detenuta dalla Società Alfa deve essere un’ipotesi strettamente contemplata nel contratto originariamente sottoscritto, nonché avvalorata da eventuale autorizzazione scritta da parte della società di autonoleggio: sostanzialmente, non si può disporre in maniera arbitraria di un bene che non è di proprietà della società Alfa, ed il cui utilizzo implica l’assunzione di responsabilità verso terzi (si vedano a titolo esemplificativo i profili assicurativi in merito). Inoltre, stando alla formulazione dell’oggetto sociale, la sublocazione, anche se perseguita in maniera non del tutto esclusiva, non sembra essere un’attività contemplata nello statuto della società Alfa.
Infine, senza dilungarci oltre su questo aspetto, qualora si potesse procedere con la sublocazione dell’autovettura, a nostro avviso, anche per evitare inutili complicazioni burocratiche, riteniamo opportuno avanzare, nei confronti della società di autonoleggio, richiesta di subentro nel contratto, in modo che lo stesso venga trasferito a tutti gli effetti dalla società Alfa alla società Beta.
Ora, prendendo in esame la seconda domanda, è evidente che qualora la società Alfa decidesse di assegnare un autocarro, o un’autovettura ad un proprio collaboratore (agente con contratto), lo stesso bene rappresenterebbe per l’interessato un vantaggio, e quindi, un corrispettivo in natura come contropartita delle prestazioni che lo stesso compie a vostro favore. Di conseguenza, i medesimi corrispettivi dovranno essere fatturati dall’agente.
Pertanto, lo stesso agente dovrà emettere fattura per provvigioni, soggette normalmente ad I.V.A., ritenute e contribuzione ENASARCO. La società Alfa opererà la ritenuta all’atto del pagamento della fattura (che coincide con il pagamento della sola I.V.A. al netto delle ritenute all’agente): qualora le ritenute IRPEF ed ENASARCO non trovino capienza nei contestuali pagamenti in danaro all’agente, lo stesso sarà tenuto a riconoscere alla società Alfa l’importo necessario all’adempimento (si ritiene che il mancato pagamento a carico dell’agente non liberi il sostituto dall’obbligo di versare in favore dell’erario e dell’ENASARCO tali ritenute, salvo rivalersi sul sostituito per il medesimo importo).
L’importo oggetto di fatturazione da parte dell’agente è determinato secondo i criteri dell’art.9 T.U.I.R., per i quali la valutazione dei corrispettivi in natura deve avvenire “in base al valore normale dei beni e servizi da cui sono costituiti”.
Per quanto riguarda le spese di gestione dell’autovettura (carburante, pedaggi ecc.) sostenute dall’azienda (anche se anticipate dall’agente), l’I.V.A. sull’acquisto è tutta indetraibile, ed il costo che verrà riclassificato in “provvigioni passive” sarà interamente deducibile. Tali spese vanno fatturati dall’agente al valore normale (il vostro costo d’acquisto) comprensivo anche dell’I.V.A. indetraibile, e trattati come provvigioni, quindi sottoposti e ritenute, come precedentemente anticipato.
Per quanto riguarda la fattura dell’agente, l’I.V.A. sarà detraibile al 100%.
Sostanzialmente i costi sostenuti dalla società Alfa a favore dell’agente costituiranno una forma di pagamento “in natura” (benefit per l’appunto) dello stesso.
Relativamente al problema del momento dell’emissione della fattura, invece, l’agente ha l’obbligo di emetterla al momento del pagamento ed il mandante ha il dovere di operare la ritenuta al momento del pagamento: tuttavia per le prestazioni che non prevedono il pagamento di un corrispettivo, la fattura va emessa nel momento in cui le stesse sono rese da parte della società Alfa. A nostro avviso, a fini prudenziali, riteniamo che l’agente alla fine di ogni mese debba emettere fattura per l’importo dei benefit fruiti nello stesso mese.