Quesiti e approfondimenti

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Trattamento delle spese sostenute per partecipazione a convegni

Per poter definire il trattamento fiscale delle spese in questione è essenziale stabilire chi sia soggetto utilizzatore del servizio.

A tal proposito si precisa che sono considerati “fornitori” dell’Azienda, tutti quei soggetti che con la stessa hanno un rapporto di lavoro occasionale, i lavoratori autonomi e le imprese con propria partita Iva.

Detto ciò, ai fini delle imposte sui redditi, la norma stabilisce che le spese per la partecipazione di clienti e fornitori e altri soggetti interessati a congressi/convegni/seminari nazionali e internazionali, all’interno dei quali non vi è alcuno spazio espositivo dedicato ai prodotti dell’Azienda, sono deducibili con delle limitazioni, ovvero con i limiti previsti per le spese di rappresentanza.

I limiti IRES sono quelli stabiliti dall’art. 108 del TUIR e dal Decreto attuativo collegato:

– 1,3% dei ricavi/proventi della gestione caratteristica, fino a dieci milioni di Euro;

– 0,5% dei ricavi/proventi della gestione caratteristica, per la parte ricompresa tra i dieci e i cinquanta milioni di Euro;

– nel limite del 0,1% dei ricavi/proventi della gestione caratteristica, per la parte eccedente i 50 milioni di Euro.

Per spese di partecipazione si intendono quelle per l’eventuale iscrizione al corso/convegno, ma anche quelle per il viaggio, il vitto e l’alloggio.

Si ricorda che per le prestazioni alberghiere e la somministrazione di alimenti e bevanda vige, in ogni caso, il limite di deduzione di cui all’art. 109, comma 6, ultimo periodo, del TUIR, pari al 75% del costo.

Per quanto riguarda l’IRAP, invece, tali spese sono totalmente deducibili.

Infine, ai fini IVA, l’imposta è totalmente indetraibile.

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