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Trattamento contabile indennità per cessazione rapporto di agenzia

Dal punto di vista civilistico l’indennità di cessazione del contratto di agenzia è regolata dall’art. 1751 del Codice Civile, il quale dispone l’obbligo da parte del preponente di corrispondere all’agente un’indennità all’atto della cessazione del rapporto di agenzia, al verificarsi delle seguenti condizioni:

–          l’agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

–          il pagamento di tale indennità deve essere equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L’indennità non è, invece, dovuta:

–          quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

–          quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia;

–          quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali l’età, l’infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività.

L’indennità di cessazione del rapporto di agenzia spetta all’agente al momento della cessazione del rapporto: essa è calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino alla cessazione del rapporto in misure distintamente stabilite (percentuali e limiti massimi) a seconda dell’anno in cui le provvigioni sono state liquidate.

L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

 

Delineata brevemente la disciplina civilistica dell’indennità per cessazione del rapporto di fine agenzia, veniamo ad illustrare il corretto trattamento dal punto di vista contabile.

Per quanto riguarda le indennità percepite dagli agenti per la cessazione di rapporti di agenzia non vi sono particolari disposizioni civilistiche derogatorie agli ordinari principi di redazione del bilancio.

Sul punto, l’art. 2423-bis del Codice Civile, al comma 1, detta i principi di redazione del bilancio di esercizio, tra cui figura quello della competenza economica (correlazione tra i costi e i ricavi), e della prudenza. Tali principi sono strettamente connessi l’uno con l’altro.

Il principio della competenza economica prevede che i ricavi debbano essere attribuiti all’esercizio nel quale gli eventi, di cui gli stessi sono effetto, si verificano; questo a prescindere dalla data dell’incasso. Inoltre, sono di competenza del periodo i ricavi finanziariamente conseguiti e per i quali è stata eseguita la prestazione.

Il principio della prudenza, invece, si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati (viene quindi impedita in bilancio l’iscrizione di ricavi non certi), mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio. In ossequio a questi due principi cardine della redazione del bilancio di esercizio, l’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia costituirà un provento inquadrabile nella voce A1 o A5 del conto economico (a seconda che la stessa attività di intermediazione rappresenti l’attività caratteristica esercitata dall’impresa oppure l’attività accessoria a quella principale), che dovrà essere rilevato nell’esercizio in cui il rapporto verrà a cessare dal punto di vista giuridico, e in cui l’ammontare sarà determinato e la sua esistenza certa.

Poiché in questa ipotesi, l’agente è una società di capitali, tale provento concorrerà, fiscalmente, alla determinazione del reddito di impresa in base al principio di competenza e non sarà soggetto a ritenuta d’acconto all’atto della percezione, proprio in virtù della sua qualificazione fiscale come reddito d’impresa.

Inoltre, a fronte del pagamento della indennità di cui trattasi, la società agente potrà emettere ricevuta (la fattura non è infatti obbligatoria) senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n.633/1972: sotto il profilo giuridico, infatti, l’erogazione dell’indennità rappresenta una cessione di denaro fatta dall’impresa mandante in favore dell’agente, e non una prestazione di servizi.

Infine, si ricorda che le indennità di fine rapporto di agenzia percepite dagli agenti costituiti in forma di società di capitali concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irap qualora siano allocate tra i proventi di cui alla voce A1 o A5 del conto economico. L’art. 5 del D.lgs. n.446/1997 ha previsto, infatti, che la base imponibile Irap è costituita, in generale, dalla differenza tra i componenti positivi rientranti nel “valore della produzione” ed i componenti negativi facenti parte dei “costi della produzione” (in tal senso anche C.M. 12.06.2002 n.50/E).

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