Quesiti e approfondimenti

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Trattamento contabile contributo per realizzazione stampi

Ai fini della presente trattazione, occorre preliminarmente sottolineare che la costruzione di uno stampo, a cura del cedente i beni stampati, per una determinata lavorazione, la cui costruzione viene prevista contrattualmente, è in linea generale un contratto di appalto. Nonostante tale contratto (appalto) venga definito dall’art. 3 D.P.R. n. 633/72 come prestazione di servizi, nel caso in cui l’oggetto della prestazione consista nella fornitura di beni ottenuti dallo stampo, tale operazione si qualifica come cessione e non come prestazione di servizi.

E’ evidente che, generalmente, in base a quanto appena illustrato, la realizzazione dello stampo essendo legata alla produzione di specifici beni, è inquadrabile anch’essa come cessione di beni, purchè al termine della lavorazione lo stampo venga inviato al soggetto committente, o venga distrutto in quanto inservibile.

Nel caso di specie, però, al termine della lavorazione commissionata, lo stampo rimane di proprietà di Alfa S.r.l., in quanto riceveerà dal Cliente solo un contributo in denaro. Questo “meccanismo” fa sì che non si possa più assistere ad un’operazione di cessione come sopra precisato, ma il contributo versato dal soggetto committente dovrà essere considerato come onere accessorio all’attività principale di vendita dei beni.

Si tratta, quindi, ai fini I.V.A., di spese incrementative dei prodotti ceduti che seguono la determinazione della base imponibile ai sensi degli artt. 12 e 13 D.P.R. n. 633/72.

Di conseguenza, il contributo ricevuto in denaro potrà essere incluso nella fattura di vendita dei beni, oppure addebitato in maniera del tutto autonoma, ma in entrambi i casi dovrà “seguire” il trattamento I.V.A. applicato all’operazione principale di cessione (stessa aliquota, o eventuale esenzione, o esclusione).

Da un punto di vista contabile, invece, il contributo/rimborso ricevuto dal cliente avrà un trattamento molto simile a quello tipico dell’erogazione di “contributi in conto impianti”. In particolare, stando alle delucidazioni fornite, la costruzione dello stampo non esaurisce la propria utilità nell’anno, in quanto l’obiettivo perseguito è quello di instaurare con il cliente un rapporto duraturo nel tempo nella produzione di quella particolare tipologia di beni realizzabile con quel determinato macchinario.

Di conseguenza, poiché lo “sforzo” costruttivo viene esattamente diviso al 50%, il cespite (stampo) dovrà essere iscritto in contabilità al netto del contributo ricevuto, e conseguentemente ammortizzato con l’aliquota propria della categoria di appartenenza.

Pertanto, avremo:

a)                         All’acquisto del materiale si rileverà un’ordinaria scrittura di costo:

               D     Acquisto materiale

                        IVA a credito

                                                                       A         Fornitore

 

b)                        Al momento della fatturazione del rimborso spese per stampi avremo:

               D     Crediti v/cliente X                 XY

                                   A                     Rimborso spese stampo                     X

                                                           IVA debito                                        Y

c)                         Alla rilevazione ed iscrizione del cespite avremo:

               D     Cespite (stampo)        X

                                   A         Incr. Lavori interni (stampi)               X

                                               (in A.4 di Conto Economico)

 

Su quest’ultimo punto vogliamo soffermare l’ attenzione facendo presente che, nella valorizzazione del cespite, dovrà essere seguito un criterio del tutto analogo a quello impiegato nella valutazione della rimanenze. Il valore dello stampo, cioè, sarà pari al costo sostenuto per il materiale acquistato ed impiegato, maggiorato dell’importo risultante dalla scheda di lavorazione per le fasi di montaggio ed assemblaggio, depurato dell’ammontare relativo al rimborso spese ricevuto. Esemplificando la cosa, ed ipotizzando acquisto di materiale per 80, e valorizzazione della lavorazione per 20, lo stampo è iscrivibile per un controvalore pari a 100 tra i cespiti. Come sopradetto, però, l’iscrizione del cespite dovrà avvenire depurando il costo finale dell’importo del rimborso spese ricevuto (50). Lo stampo, sostanzialmente, dovrà essere iscritto per 50 e su quest’importo calcolato l’ammortamento secondo la categoria di appartenenza.

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