Quesiti e approfondimenti

Trattamento contabile acquisto software gestionale in licenza d’uso

Dal punto di vista contabile, i programmi informatici possono essere distinti in due tipologie:

–        programmi di base: sono quei software necessari per il funzionamento degli elaboratori stessi e si trovano già caricati al momento di acquisto dell’elaboratore (ad es. il sistema operativo);

–        programmi applicativi: sono quei software che consentono all’elaboratore di ottenere specifici risultati operativi e che consentono di utilizzare le funzioni dei programmi di base per soddisfare le specifiche esigenze dell’utilizzatore (ad es. un programma di contabilità).

Soffermandoci sulla seconda categoria, qualora il software venga acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo indeterminato (come nel caso in esame), il Principio contabile OIC n.24 dispone che si deve applicare il medesimo trattamento contabile previsto nell’ipotesi di acquisto a titolo di proprietà.

I relativi costi, quindi, devono essere iscritti nella voce B.I.3. “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” della classe “Immobilizzazioni immateriali”. Tali costi devono essere ammortizzati a quote costanti nel periodo di prevista utilità futura, se determinabile; altrimenti in tre esercizi, inteso come periodo di utilità dei costi per software, data l’elevata obsolescenza tecnologica cui è sottoposto di norma il software.

A riguardo, il medesimo trattamento contabile si ritiene, senza troppi dubbi, applicabile anche alla voce presente in fattura “servizi professionali”, posto che si tratta di prestazioni erogate per la messa in funzione a regime del software, e difficilmente spesabili in conto economico in un solo esercizio.

La rilevazione contabile dettata dal Principio contabile OIC n.24 non vale, invece, per il canone annuale di assistenza e/o manutenzione del software: esso deve essere spesato in conto economico secondo il principio della competenza economica e, qualora pagato in anticipo, andrà contabilizzato attraverso la tecnica del risconto. Il Principio contabile citato, infatti, prevede che i costi per la manutenzione dei sistemi, per gli aggiornamenti e le modificazioni di minor entità non devono essere capitalizzati.

La disciplina fiscale dell’ammortamento dei software, invece, è collocata all’art. 103, comma 1, del TUIR, laddove si dispone che “le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, […] sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo”. In sostanza, il legislatore consente un ammortamento fiscale dei software per un periodo minimo di due esercizi. Come si può osservare, esiste uno scostamento tra il periodo di ammortamento disposto dalla norma fiscale e quello consigliato dal principio contabile, che è norma di comportamento che consente una rappresentazione del bilancio veritiera e corretta così come stabilito dal Codice Civile.

Vale, quindi, la regola generale per l’ammortamento dei cespiti: la durata del processo di ammortamento, a bilancio, deve (o sarebbe meglio dire “dovrebbe”) seguire l’effettiva obsolescenza dei beni. Poi il Fisco detta dei “paletti” minimi. In questo caso specifico la durata prevista dal Principio Contabile per l’ammortamento è di 3 esercizi, quella minima ammessa dal TUIR è di due.

Ovviamente restano ferme le considerazioni contabili effettuate sopra con riferimento al canone di manutenzione e/o assistenza e ai “servizi professionali”.

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