La revisione dell’accertamento doganale è lo strumento che consente, entro il termine di tre anni, di riesaminare la dichiarazione doganale ad accertamento concluso, allo scopo di controllare la correttezza e completezza degli elementi dichiarati, sulla base della documentazione già presentata o di altri documenti, acquisiti anche successivamente alla definizione dell’accertamento stesso. Tale revisione può essere effettuata d’ufficio, da parte della dogana, oppure su istanza di parte, nel caso in cui l’operatore stesso abbia rilevato degli errori formali o sostanziali o nuovi elementi a suo tempo omessi e voglia richiederne la correzione.
Qualora gli uffici doganali, entro il termine di prescrizione di tre anni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo (data di registrazione della bolletta doganale) procedano di propria iniziativa alla revisione dell’accertamento e riscontrino delle differenze che comportano una riliquidazione ed un recupero dei diritti, saranno applicate le sanzioni amministrative di cui all’art. 303 del TULD (Testo Unico delle Leggi Doganali, DPR n.43/1973) sempreché il fatto non costituisca più grave reato. Infatti, la falsa dichiarazione di valore può concretizzare fattispecie di natura penale: il reato di contrabbando e il reato di falso. In effetti, sul piano strutturale la condotta è caratterizzata dall’utilizzo di documenti commerciali falsi e/o da dichiarazioni attestanti il falso.
In particolare, nel caso di revisione dell’accertamento disposta dagli uffici l’art. 303 del TULD prevede una sanzione in misura fissa da euro 103 a euro 516 nel caso vengano riscontrate differenze relative a quantità, qualità, valore e origine delle merci e in misura proporzionale, da una a dieci volte i maggiori diritti dovuti, se la differenza per singolo tributo tra dichiarato in bolletta e accertato in sede di revisione supera il 5%.
Nel caso in cui, invece, la revisione dell’accertamento doganale sia effettuata su istanza di parte è prevista l’esenzione dall’applicazione delle eventuali sanzioni amministrative (art. 303, TULD) ed anche l’esenzione dal pagamento degli interessi, in caso di riliquidazione che comporti un recupero dei diritti, però solo se ne è fatta specifica richiesta e se l’istanza viene presentata entro 90 giorni dalla definizione dell’accertamento.