Quesiti e approfondimenti

Ricezione fatture da parte di soggetti che hanno adottato il regime I.V.A. per cassa

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore (quindi fornitore della società istante il quesito), in quanto per lo stesso:

  • salve le previste esclusioni, l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

–      all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

–      ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il ces[-]sio[-]nario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

  • salve le previste esclusioni, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

–      al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

–      ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

A differenza del pregresso regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

  • a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;
  • ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

Nello specifico caso, quindi, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nelle forme ordinarie.

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