Quesiti e approfondimenti

Registrazione fatture da Taiwan e Sichuan (Cina) – Black list

QUESITO N.1: Fattura datata 31/12/10 da fornitore di Taiwan e ricevimento del relativo materiale il 03/01/11

Al fine di poter capire se registrare la fattura nel 2010 o nel 2011 bisogna individuare il momento in cui avviene il passaggio della proprietà delle merci (il passaggio sostanziale e non formale, del titolo di proprietà dei beni mobili si perfeziona al momento della loro consegna, intendendo per essa il momento del passaggio del rischio relativo alla merce e del diritto di disporre della stessa). A questo riguardo possono essere importanti le “condizioni di consegna” che figurano nella fattura emessa dal fornitore. Nel caso in questione l’Incoterms indicato nella fattura è CIF (Cost Insurance and Freight), seguito dall’indicazione del porto di destinazione (Italy): il venditore assume cioè l’obbligo a favore del cliente di sopportare tutte le spese necessarie per il trasporto della merce e per l’assicurazione del rischio fino al porto di destinazione convenuto, ma il passaggio del rischio avviene comunque (come per FOB) al superamento della murata della nave di partenza (a Taiwan).   

Pertanto, il passaggio di proprietà avviene nel momento di partenza della merce dal porto di Taiwan. Nella fattura del fornitore è indicata la data del 31/12/2010 e quindi rimane incerta la data di cui sopra se non esistono altri documenti comprovanti l’imbarco della merce sulla nave di partenza: potrebbe essere lo stesso giorno della fattura o i primi giorni di gennaio 2011. Potrebbe aiutarci, a riguardo, la bolla doganale italiana, se la stessa fosse datata dicembre 2010.

Si consiglia in questi casi quindi di chiedere ulteriori informazioni al fornitore per stabilire la giusta data di carico della merce e registrare di conseguenza il costo di competenza nel 2010 (tramite una scrittura di rettifica) o nel 2011. Per quanto riguarda la fattura, invece, va registrata e protocollata comunque nel 2011.

Ai fini della comunicazione black list, il D.M. 4.5.1999 ha stabilito che Taiwan rientra tra i Paesi a fiscalità privilegiata e, di conseguenza le operazioni poste in essere con soggetti ubicati in tale Paese sono soggette ad obbligo di comunicazione black list (relativa al periodo 2011).

 

QUESITO N.2: Fattura datata 20/12/10 da fornitore di Sichuan e ricevimento del relativo materiale il 18/01/11

Anche in questo caso al fine di poter individuare il momento del passaggio sostanziale della proprietà è importante controllare le condizioni di consegna che figurano nella fattura emessa dal fornitore: FOB Guangzhou.

FOB significa Free on Board ed è seguito dall’indicazione del porto di imbarco convenuto (Guangzhou): i rischi e le spese sono cioè a carico del compratore dal momento in cui le merci oltrepassano la “murata della nave” nel porto di imbarco indicato.

Pertanto, il passaggio di proprietà avviene a Guangzhou (Cina) e, dalla documentazione dello spedizioniere emerge che egli ha ricevuto le merci in consegna a Guangzhou il 27/12/10. Di conseguenza la fattura deve essere registrata nel 2010 ed il relativo costo imputato nel 2010.

Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione black list, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 2/E del 28 gennaio 2011, ha precisato che sono escluse dall’obbligo di comunicazione le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate tramite rappresentante fiscale (o altro rappresentante), nominato in uno degli Stati o territori inclusi nella black list, qualora l’operatore economico rappresentato (fornitore) non sia localizzato in alcuno di detti Stati o territori. E quindi, nel caso non sorge alcun obbligo di comunicazione black list in quanto, pur avendo ricevuto la merce da un soggetto ubicato ad Hong Kong (black list), l’operatore economico rappresentato è localizzato in un Paese white list, Sichuan (Cina).

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