II secondo comma dell’art. 17, D.P.R. n.633/1972, ha esteso dal 1° gennaio 2010 l’istituto dell’inversione contabile o reverse charge a tutte le cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti “stabiliti” in Italia, così come definiti dall’art. 7, comma 1, lettera d) dello stesso decreto. Secondo tale sistema tutti gli obblighi di fatturazione, registrazione e versamento dell’imposta devono essere adempiuti dai cessionari o committenti “stabiliti” in Italia che acquistano beni o utilizzano servizi nell’esercizio di imprese, arti o professioni, e risultino destinatari di tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva in luogo dei cedenti o prestatori non residenti. Questi soggetti dovranno, pertanto, assolvere tutti gli adempimenti previsti dall’art. 21 e seguenti, del D.P.R. n.633/1972.
A ciò deve aggiungersi quanto disposto dall’art. 7-ter, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato: ne consegue che la prestazione di un servizio di interpretariato resa da un soggetto privato (persona fisica) residente in un paese extra UE ad un soggetto passivo Iva italiano (impresa) rientra perfettamente nella sfera di applicazione dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n.633/1972.
Pertanto, al ricevimento da parte del soggetto estero di una fattura o di un documento attestante la prestazione resa, il soggetto nazionale deve procedere all’emissione di autofattura, in un unico esemplare, in cui deve essere indicato l’esatto ammontare dell’imposta che poi dovrà venire assolta. In via successiva, si deve annotare il documento sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti: sicché l’imposta è dovuta, ma diventa neutrale per effetto della detrazione, che ovviamente tiene conto dei vari limiti soggettivi o oggettivi posti dall’art. 19. Con riguardo al caso in questione, dato che le spese di interpretariato sono inerenti l’esercizio dell’attività di impresa, l’ammontare dell’imposta è interamente detraibile.
Il profilo interpretativo che si è deciso di seguire corrisponde a quello indicato nel R.M. n.367/E/08, ai sensi del quale per le prestazioni di servizi accessorie rispetto a quelle relative a fiere ed esposizioni, se erogate da soggetti diversi rispetto a quelli che hanno organizzato l’evento, rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 7-ter del D.P.R. n.633/1972, anziché in quello di applicazione dell’art. 7-quinquies dello stesso decreto. Quanto appena detto resterà valido anche dopo il 1° gennaio 2011, data in cui entrerà in vigore la nuova formulazione dell’art. 7-quinquies del D.P.R. n.633/1972.
Infine, per completezza sull’argomento trattato, si fa presente che, benché la prestazione sia resa da un soggetto non passivo (privato persona fisica), ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. n.40/2010 e da quanto previsto nel decreto 30 marzo 2010, la stessa dovrà essere ricompresa nella comunicazione relativa a tutte le operazioni poste in essere con soggetti residenti in paesi black – list.