La legge 23 dicembre 1999 n.488, all’art. 7, comma 1, lett. b) prevede espressamente l’applicazione dell’aliquota I.V.A. ridotta del 10% alle “prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”. Tale disposizione, originariamente a carattere temporaneo è stata resa permanente dalla legge n.191 del 2009 (art. 2, comma 11), che modificando l’art. 1, comma 18 della legge n.244/2007, l’ha prorogata per gli anni 2010, 2011, 2012 e successivi.
La prima questione da affrontare consiste nell’individuazione degli immobili interessati dall’agevolazione, che la disposizione individua come “a prevalente destinazione abitativa privata”.
Si tratta di singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A/1 ad A/9 e categoria A/11, esclusa la A/10), indipendentemente dall’effettivo utilizzo (non è rilevante che vi si eserciti effettivamente un’occupazione abitativa, non abitativa o promiscua) e relative pertinenze.
L’agevolazione spetta, inoltre, anche per interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata: non è invece necessario il rispetto dell’altra condizione richiesta dalla legge n.408 del 1949 c.d. “Tupini” e successive modificazioni, ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra (in tal senso l’Agenzia delle Entrate con circolare n.247/E del 29 dicembre 1999).
La seconda questione riguarda, invece, l’esatta individuazione degli interventi interessati dall’I.V.A. ridotta al 10%: si tratta degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d), della legge n.457/1978 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
In particolare, le citate lett. a) e b) del suddetto provvedimento non sono altro che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, invece, riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso. A tal proposito la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.57/E del 24 febbraio 1998 fornisce importanti chiarimenti e un elenco esemplificativo non esaustivo degli interventi ricompresi nella manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
L’agevolazione dell’I.V.A. ridotta al 10% riguarda la prestazione di servizi complessivamente intesa, per cui si estende anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali beni siano forniti dallo stesso soggetto che effettua la prestazione (fornitura con posa in opera) e che non si tratti di beni qualificati come “significativi”. Il legislatore, infatti, con il D.M. 29.12.1999 ha disposto un elenco tassativo di beni c.d. “significativi”, per i quali è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta soltanto fino a concorrenza dell’ammontare della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. In questo caso il contribuente, in fattura, dovrà indicare il corrispettivo del servizio al netto del valore di detti beni ed, inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l’aliquota ridotta e l’eventuale parte soggetta ad aliquota del 21 per cento.
Quanto, invece, agli edifici di edilizia residenziale pubblica, in ogni caso gli interventi di manutenzione straordinaria scontano l’aliquota I.V.A. del 10% in virtù del n.127-duodecies, Tab. A, Parte III, D.P.R. n.633/1972, mentre per i medesimi a prevalente destinazione abitativa l’I.V.A. ridotta si applica anche agli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), legge n.488/1990.
A fronte delle considerazioni effettuate sin qui, con riferimento al caso in questione, l’operazione di rifacimento del tetto di un immobile avente le caratteristiche di cui alla legge “Tupini” ultimato e accatastato ricade nella sfera della manutenzione straordinaria e pertanto deve essere assoggettata ad aliquota ridotta del 10%. Data la natura dell’operazione, che esclude il coinvolgimento (a titolo traslativo) di “beni significativi”, si ritiene che si debba assoggettare ad aliquota I.V.A. ridotta al 10% l’intero intervento di manutenzione, complessivamente inteso, come illustrato sopra.