A riguardo, per esigenze di una migliore chiarezza espositiva, forniamo due precisazioni:
1) si è verificato nel sito Web dell’Agenzia delle Entrate che il soggetto che ha fornito la prestazione non risulta iscritto all’archivio VIES per gli scambi intracomunitari;
2) il soggetto prestatore ha emesso fattura con addebito dell’I.V.A. tedesca.
Il Regolamento UE n.904/2010 ha istituito, al fine di rendere maggiormente operativa la cooperazione tra Stati membri in ambito fiscale, la banca dati VIES (VAT Information Exchange System). Il suo scopo principale è quello di accogliere solamente operatori economici titolari di partita I.V.A. realmente operativi e che hanno intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.
In Italia, l’iscrizione al VIES costituisce il presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi I.V.A. e, dunque, per qualificare correttamente le cessioni o prestazioni come effettuate o ricevute da contribuente italiano avente lo status di soggetto passivo I.V.A. ai fini degli scambi intracomunitari (circolare n.39/E/2011 Agenzia delle Entrate). Inoltre, l’iscrizione al VIES consente agli operatori economici italiani di effettuare operazioni intracomunitarie in regime di non imponibilità I.V.A. ai sensi del D.L. n.331/1993 (per le cessioni di beni), ovvero mediante applicazione del meccanismo del “reverse charge” ex art. 17, comma 2, del D.P.R. n.633/1972 (per le prestazioni di servizi).
La mancata iscrizione al VIES di un soggetto passivo stabilito in Italia comporta che le cessioni intracomunitarie, nonché le prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di soggetti identificati in altri Stati membri debbano essere effettuate con addebito dell’I.V.A., in quanto assumono la natura di operazioni rilevanti in Italia, non essendo il cedente/prestatore autorizzato a compiere operazioni intracomunitarie in regime di non imponibilità I.V.A. (Ris. n.42/E del 27.04.2012, Agenzia delle Entrate).
Ora, a fronte delle considerazioni sin qui effettuate, e posto che:
a) la creazione della banca dati VIES è inserita in quel progetto tutto comunitario di cooperazione tra Stati membri per l’armonizzazione dei diversi sistemi fiscali,
b) che il regolamento UE n.282/2011 del 2011, per la corretta applicazione dell’I.V.A. alle prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti nello Stato di stabilimento del committente è necessario accertare il suo status di soggetto passivo e, a tal fine, prevede (comma 1, lett. a)) “che il prestatore comunitario deve ottenere tale prova consultando i dati presenti nell’archivio VIES”,
c) che quanto detto al precedente punto b) si ritiene applicabile anche all’inverso (ossia che il committente deve accertarsi dello status di soggetto passivo del prestatore),
d) e verificato che il soggetto tedesco prestatore del servizio non risulta iscritto nella banca dati VIES
riteniamo che tutte le prestazioni da lui rese a soggetti non residenti nello Stato tedesco non possano avvenire mediante il “reverse charge” in regime di non imponibilità I.V.A., bensì con esposizione in fattura della stessa (aliquota ordinaria dl 19%).
Pertanto la società non dovrà fare altro che rilevare la fattura di acquisto considerando l’I.V.A. tedesca pagata come un costo e, qualora lo valuti opportuno economicamente, può attivare la procedura di rimborso dell’imposta, ai sensi dell’art. 38-bis1 del D.P.R. n.633/1972.
Infine, trattandosi di un’operazione rilevante ai fini I.V.A. in Germania, non deve essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT di periodo.