D: Un disegnatore tecnico per gli interni delle barche (codice Ateco 74.10.30) il quale lavorava all’estero e che ora è rientrato in Italia, poiché soddisfa tutti i requisiti per il regime fiscale del “rientro dei cervelli”:
- Per l’apertura della partita iva occorre effettuare una particolare procedura oppure il regime verrà selezionato in sede di dichiarazione dei redditi?
- Se, vista l’attività svolta, si può considerare libero professionista senza cassa e quindi con il solo adempimento di apertura di partita iva e iscrizione all’Inps alla gestione separata, oppure come attività d’impresa con il conseguente obbligo di iscrizione presso il Registro delle Imprese?
R: Evidentemente il quesito fa riferimento alle agevolazioni per i lavoratori autonomi che rientrano in Italia dall’estero previste dal regime degli “impatriati” (art. 16 del Dlgs 147/2015, DM 26/05/2016). Tale regime speciale, introdotto a decorrere dal periodo di imposta 2016 dall’articolo 16 D.Lgs. 147/2015, prevede una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano. Il regime agevolativo è stato oggetto di alcune modifiche normative apportate dal D.L. 34/2019 e D.L. 124/2019 e da ultimo, la disciplina è stata modificata dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 50, L. 178/2020) che ha inserito i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell’ambito dell’articolo 5 D.L. 34/2019.
Nel caso si rientri nel regime degli “impatriati”, i lavoratori autonomi al momento dell’apertura della partita IVA non dovranno effettuare alcuna opzione; è possibile per loro invece fruire del beneficio della riduzione della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti, in sede di applicazione da parte del committente; a tal fine, è necessario presentare una richiesta scritta in cui vanno riportati le generalità, il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, del regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia e del regime opzionale per i neo residenti. In questo caso, il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opererà la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa. Se non si opta per la riduzione della ritenuta si potrà accedere al regime agevolativo direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, attraverso la compilazione del riquadro denominato “impatriati” nel quadro RE.
Per quanto riguarda l’ambito contributivo, l’attività rientrante nel codice ATECO 74.10.30 è configurabile come attività di lavoro autonomo senza cassa e quindi con iscrizione alla gestione separata INPS senza iscrizione al registro imprese. Ricordiamo tuttavia che il reddito di lavoro autonomo deriva dall’esercizio di arti e professioni. I criteri di distinzione del reddito di lavoro autonomo fanno riferimento alla presenza o meno dei seguenti elementi:
- attività elencate nell’articolo 2195 del Codice Civile;
- elevato ammontare dell’investimento di capitali nell’attività;
- organizzazione di carattere imprenditoriale.
Se l’attività svolta presenta uno o più di questi elementi, i redditi che ne derivano non possono essere classificati di lavoro autonomo.